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Pensionati

Prova

Descrizione

Prova 2

Descrizione

Dipendenti pubblici

Pensione anticipata

Cos’è

La pensione anticipata è il trattamento pensionistico che consente ai lavoratori che hanno maturato un determinato requisito contributivo di conseguire l’assegno pensionistico prima di aver compiuto l’età prevista per la pensione di vecchiaia.

 

La pensione anticipata è in vigore dal 1° gennaio 2012 (articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e ha sostituito la precedente Pensione di anzianità che è rimasta accessibile per coloro che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2011, ovvero, per i destinatari delle cd. norme di salvaguardia.

A chi è rivolto

La pensione anticipata è prevista per gli iscritti:

  • all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che include il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
  • alla Gestione Separata INPS;
  • alle forme sostitutive dell’AGO, come ad esempio il Fondo Volo (per i dipendenti da aziende di navigazione aerea) e la Gestione sport e spettacolo (per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti);
  • alle forme esclusive dell’AGO, come ad esempio le Gestioni dei dipendenti pubblici (dipendenti dello Stato, degli enti locali, del settore sanità, ufficiali giudiziari e gli insegnanti d’asilo dipendenti dei comuni, delle scuole elementari parificate).

Come funziona

DECORRENZA

I lavoratori dipendenti privati o autonomi percepiscono la pensione anticipata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, mentre i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle Gestioni esclusive dell’AGO dal giorno successivo alla cessazione dal servizio; in entrambi i casi fermo restando il perfezionamento dei requisiti e delle condizioni richieste.

Per coloro che hanno maturato il requisito contributivo dal 30 gennaio 2019 in poi (ossia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4) il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico si consegue, altresì, trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, cosiddetta “finestra”.

 

Coloro che hanno maturato il requisito contributivo dal 1° al 29 gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

La “finestra” non trova applicazione per coloro che hanno maturato il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2018.

Nel caso in cui il requisito contributivo sia stato perfezionato avvalendosi del cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228/2012, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fermo restando il perfezionamento dei requisiti, delle condizioni richieste e l’apertura della “finestra”. 

Il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione del prescritto requisito.

Domanda

REQUISITI

I requisiti sono differenziati a seconda che il soggetto richiedente la pensione anticipata sia un soggetto con anzianità contributiva al 31.12.1995 o sia un soggetto con primo accredito contributivo dal 1.1.1996.

 

I soggetti con anzianità contributiva al 31.12.1995 possono  richiedere la pensione anticipata se in possesso del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini.

In base alle norme vigenti, tale requisito (in vigore dal 1° gennaio 2016) è previsto fino al 31 dicembre 2026.

Per il raggiungimento del predetto requisito contributivo è utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata fermo restando, il contestuale perfezionamento del requisito di almeno 35 anni di contribuzione escludendo i periodi di malattia e disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico del Fondo pensioni lavoratori Dipendenti

I lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione dal 1° gennaio 1996, ossia coloro che possono accedere al trattamento pensionistico con il sistema di calcolo contributivo, possono richiedere la pensione anticipata alternativamente:

  • al perfezionamento del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini. Ai fini del perfezionamento del suddetto requisito contributivo non è valutabile la contribuzione derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5;
  • al compimento del requisito anagrafico di 64 anni di età, da adeguare agli incrementi della speranza di vita a partire dal 2025, in presenza di almeno 20 anni di contribuzione effettiva (con esclusione, pertanto, della contribuzione figurativa) e di una prima rata di pensione non inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (cd. importo soglia annualmente rivalutato).

Per tale ultima tipologia di pensione non si applica, in materia di decorrenza, la cosiddetta “finestra”, ossia il differimento del pagamento della pensione trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Per conseguire la pensione anticipata è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

COME FARE DOMANDA

La domanda di pensione anticipata può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

 

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Pensione di vecchiaia

Cos’è

È una prestazione economica erogata, su richiesta, in favore dei lavoratori in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge.

A chi è rivolto

La prestazione è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria AGO (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni specialidei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), agli iscritti alla Gestione Separata e ai lavoratori iscritti alle forme assicurative esclusive e sostitutive dell’AGO.

Come funziona

DECORRENZA

Per i dipendenti pubblici iscritti alla forma esclusiva dell’AGO, la pensione di vecchiaia decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; in particolare per quanto riguarda gli iscritti alla:

  • Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS);
  • Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL);
  • Cassa Pensioni Sanitari (CPS);
  • Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG);
  • Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e scuole parificate (CPI).

 

In caso di pensione in cumulo dei periodi assicurativi, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. 

Il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di perfezionamento dei requisiti di legge.

Per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria(Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e i per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento di tutti requisiti richiesti o, su richiesta dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Leggi meno Come funziona

Domanda

REQUISITI

Per conseguire la pensione di vecchiaia è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti contributivi e anagrafici.

I requisiti sono differenti a seconda che il soggetto abbia contributi prima del 31 dicembre 1995 oppure solamente a partire dal 1° gennaio 1996.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

 

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

 

Pensione anticipata di quota 100

Cos’è

È una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, i requisiti prescritti dalla legge.

A chi è rivolto

La prestazione spetta ai lavoratori iscritti:

  • all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS;
  • alla Gestione Separata.

 

Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza. 

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

La disciplina delle decorrenze è diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

 

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi:

  • che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;
  • che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”).

Con riferimento a questi lavoratori, qualora il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione esclusiva dell’AGO (ad esempio, Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari ecc.), la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”.

I lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

  • che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
  • che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (“finestra”) e comunque non prima del 1° agosto 2019.

Con riferimento a questi lavoratori, qualora il trattamento pensionistico sia liquidato a carico:

  • di una Gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”;
  • di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

Il personale del comparto Scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione dei prescritti requisiti.

Il diritto alla decorrenza della prma è determinato in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o di lavoratore autonomo. Per i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente punto 2. Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivoall’apertura della relativa “finestra”.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della “finestra”.

INCUMULABILITÀ

La pensione Quota 100 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui.

L’incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione Quota 100.

La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5mila euro lordi annui, comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei suddetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

Domanda

REQUISITI

Ai fini del conseguimento della pensione Quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

I soggetti possono richiedere la prestazione se, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, sono in possesso di:

  • un’età anagrafica non inferiore a 62 anni;
  • un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, qualora richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il requisito contributivo può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO, le forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS, e la Gestione Separata. La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle forme di assicurazione obbligatoria indicate preclude l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.

COME FARE DOMANDA

La domanda di pensione Quota 100 può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato, denominato “Domanda di pensione di anzianità/anticipata Quota 100”.

 

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

 

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Pensione anticipata di quota 102

Cos’è

La pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, entro il 31 dicembre 2022, un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

A chi è rivolto

La prestazione spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

 

Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

 

Come funziona

Decorrenza e durata

La disciplina delle decorrenze è diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

 

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi, che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”).

Con riferimento a questi lavoratori, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, nel caso in cui, invece, il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO (ad esempio, Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari ecc.), la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”.

I lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (“finestra”).

Con riferimento a questi lavoratori, laddove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico:

  • di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”;
  • di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

Il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica(AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti prescritti.

Il diritto alla decorrenza della pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione, con il cumulo dei periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma, è determinato in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o di lavoratore autonomo. Per i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente punto 2. Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa “finestra”.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel 2022 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della “finestra”.

Requisiti

Ai fini del conseguimento della pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

È inoltre necessario possedere, entro il 31 dicembre 2022, un’età anagrafica non inferiore a 64 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il requisito contributivo richiesto per questo tipo di trattamento pensionistico anticipato può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO, le forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS, e la Gestione Separata. La titolarità di una pensione diretta a carico di una di queste forme di assicurazione obbligatoria preclude l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.

 

Incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro

La pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione. La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione di questi redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

Leggi meno Come funziona

Domanda

Come fare domanda

La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

 

In alternativa si può fare domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

 

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Pensione anticipata di quota 103 sino al 31/12/2023

Cos’è

La pensione anticipata flessibile è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel corso del 2023:

  • un’età anagrafica di almeno 62 anni;
  • un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

A chi è rivolto

La prestazione spetta ai lavoratori iscritti:

  • all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che comprende:
    • il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
    • le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS;
  • alla Gestione Separata.

 

Alla prestazione non può accedere il personale:

  • appartenente alle Forze armate;
  • delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria;
  • operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
  • della Guardia di finanza.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

La decorrenza varia a seconda:

  • del datore di lavoro, pubblico o privato;
  • della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

 

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi, che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”).
Per questi lavoratori, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.
Con riferimento ai lavoratori dipendenti, la prima decorrenza utile è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra” nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, ad esempio:

  • Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato;
  • Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL);
  • Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG).

I lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni conseguono il diritto alla prima decorrenza utile trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (“finestra”).
Laddove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico:

  • di una gestione esclusiva dell’AGO: la prima decorrenza utile è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”;
  • di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO: la prima decorrenza utile è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra” e comunque non prima del 1° agosto 2023.

Il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti.
Il diritto alla decorrenza della pensione anticipata flessibile con il cumulo dei periodi assicurativi versati o accreditati, presso due o più gestioni, è determinato in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore:

  • dipendente delle pubbliche amministrazioni;
  • dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni;
  • autonomo.

Per i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trova applicazione la finestra semestrale.
Il trattamento pensionistico in cumulo, in ogni caso, decorre dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa “finestra”.
I lavoratori che perfezionano i requisiti nel 2023 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della “finestra”.

QUANTO SPETTA

Il trattamento di pensione anticipata flessibile è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto dalla legge, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia.
L’importo della pensione anticipata flessibile non può, in ogni caso, superare l’importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno.
Per il 2023 il tetto è di 2.839,70 euro lordi mensili.
Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia viene pagato l’intero importo della pensione perequato nel tempo.
Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, per il biennio 2023-2024, è di 67 anni di età, da adeguare dal 1° gennaio 2025 alla speranza di vita.

Domanda

REQUISITI

Ai fini del conseguimento della pensione anticipata flessibile è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
È necessario aver maturato, entro il 31 dicembre 2023:

  • un’età anagrafica non inferiore a 62 anni;
  • un’anzianità contributiva non inferiore a 41 anni.

 

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Il requisito contributivo può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso:

  • l’AGO:
  • le forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS;
  • la Gestione Separata.

 La titolarità di una pensione diretta a carico di una di queste forme di assicurazione obbligatoria preclude l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.

Incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro
La pensione anticipata flessibile non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero.

Fanno eccezione i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Tale incumulabilità si applica per il periodo che intercorre tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata flessibile.
La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui, comporta:

  • la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico, nell’anno di produzione di questi redditi;
  • l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte. 

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

 

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Pensione anticipata di quota 103 dal 01/01/2024

Si attendono aggiornamenti sito INPS

Assegno ordinario di invalidità gestione privata

Cos’è

L’Assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

A chi è rivolto

INPS concede l’Assegno ordinario di invalidità ai lavoratori:

  • dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti alla Gestione Separata.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L’Assegno ordinario di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia sanitari sia amministrativi e ha validità triennale.

 

Il beneficiario può chiedere la conferma nel semestre precedente la data di scadenza senza soluzione di continuità nel pagamento oppure entro 120 giorni dalla data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’Assegno di invalidità è confermato automaticamente, salvo le facoltà di revisione.

L’erogazione dell’Assegno è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa ma è ridotta nell’importo.

Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l’Assegno ordinario di invalidità viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.

QUANTO SPETTA

L’importo dell’Assegno di invalidità viene determinato con il sistema di calcolo misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, con il sistema contributivo.

DECADENZA

L’Assegno ha validità triennale, ma può essere rinnovato su richiesta dell’interessato.

Domanda

REQUISITI

Può richiedere l’assegno chi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, abbia la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e che abbia maturato almeno cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione) di cui 156 (tre anni di contribuzione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

 

Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.

Il diritto alla prestazione può essere perfezionato anche con contribuzione estera maturata in Paesi dell’Unione europea o in Paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia. In tal caso, l’accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi italiani ed esteri. L’importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell’assicurazione italiana, secondo il criterio del pro-rata che si applica alle prestazioni in regime internazionale.

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica (mod. SS3) compilato e inviato dal medico curante)..

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

 

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Pensione di inabilità contributiva gestione privata

Cos’è

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

 

Dal 2013 la pensione di inabilità è liquidata tenendo conto di tutta la contribuzione posseduta nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima e nella Gestione Separata.

A chi è rivolto

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

  • dipendenti;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti alla Gestione Separata.

Come funziona

Decorrenza e durata

La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.

La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.

Quanto spetta

L’importo viene determinato con il sistema di calcolo misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) o contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995.

 

L’anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini a seguito dell’introduzione del sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012. 

I pensionati di inabilità, che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono presentare domanda per ottenere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa.

L’assegno per l’assistenza personale e continuativa non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;

  • non è compatibile con l’assegno mensile dovuto dall’INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa; 
  • viene concesso in misura ridotta a coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all’importo della prestazione stessa;
  • non è reversibile ai superstiti.

Hanno diritto alla pensione privilegiata di inabilità i soli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti quando l’inabilità risulti riconducibile, con nesso diretto di causalità, al servizio prestato dall’assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all’obbligo assicurativo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il diritto alla pensione privilegiata di inabilità non può essere riconosciuto quando dall’evento inabilitante derivi il diritto di rendita a carico dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale e assistenziale a carico dello Stato e di altri enti pubblici.

Domanda

Requisiti

La pensione di inabilità viene concessa in presenza di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, valutati dalla Commissione Medica Legale dell’INPS e di almeno 260 contributi settimanali(cinque anni di contribuzione) di cui 156 (tre anni di contribuzione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

È, inoltre, richiesta:

  • la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
  • la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
  • la cancellazione dagli albi professionali;
  • la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Come fare domanda

Alla domanda va allegata la certificazione medica (modulo SS3 compilato e inviato dal medico curante).

 

La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

 

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Pensione di inabilità per i dipendenti pubblici (legge 335/95, articolo 2, comma 12)

Cos’è

Qualora un dipendente pubblico non sia in grado di proseguire l’attività lavorativa per l’aggravamento del proprio stato di salute, può chiedere al proprio ente datore di lavoro di essere sottoposto alla visita medico-collegiale per il riconoscimento dell’inabilità.

 

Con effetto dal 1° gennaio 1996, l’articolo 2comma 12della legge 8 agosto 1995n. 335 prevede il diritto a conseguire un trattamento pensionistico nei casi in cui la cessazione del servizio sia dovuta a infermità non dipendente da causa di servizio e per la quale gli interessati si trovino «nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».

A chi è rivolto

Sono destinatari della pensione d’inabilità tutti i dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

Come funziona

Decorrenza e durata

La pensione di inabilità decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. La prestazione è vitalizia e cessa, quindi, con la morte del pensionato. È inoltre reversibile in favore dei superstiti aventi diritto.

 

Il trattamento pensionistico ai sensi dell’articolo 2, comma 12, legge 335/1995 prevede la stessa decorrenza della pensione di inabilità. Tuttavia, se la domanda è stata presentata dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata. Anche in questo caso la prestazione è vitalizia, salvo revoca per esito negativo dell’eventuale revisione dello stato inabilitante.

Quanto spetta

Il riconoscimento della pensione di inabilità secondo l’articolo 2, comma 12, legge 335/1995 comporta l’attribuzione di un bonus o di un’anzianità convenzionale come se l’iscritto avesse lavorato fino al compimento del 60° anno di età oppure fino al 40° anno di servizio.

Domanda

Requisiti

Il diritto alla pensione di inabilità così come disciplinata dall’articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 spetta alle seguenti condizioni:

  • possesso di un’anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; concorrono alla formazione della suddetta anzianità, eventuali periodi riscattati o ricongiunti presso questo Istituto;
  • risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
  • riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio.

 

Questo tipo di pensione è incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all’estero ed è revocata nel caso venissero meno le condizioni per la sua concessione.

Nel caso in cui venga accertata una contribuzione connessa ad attività lavorativa autonoma o subordinata che si collochi in un arco temporale successivo alla decorrenza della pensione di inabilità, il trattamento è revocato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la causa di incompatibilità, con contestuale recupero delle eventuali somme indebitamente percepite. Se ne ricorrono i requisiti, a seguito della revoca può essere corrisposto un trattamento pensionistico considerando nell’anzianità contributiva utile il servizio effettivamente posseduto all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro incrementato dai contributi figurativi accreditati nel periodo di godimento della pensione di inabilità revocata.

L’ex dipendente che ha già prodotto istanza di pensione di inabilità ai sensi della normativa in argomento in attività di servizio e che è già stato sottoposto ad accertamenti sanitari conclusi con il giudizio da parte della Commissione Medica di inabilità assoluta e permanente (a qualsiasi proficuo lavoro o alle mansioni svolte) che hanno dato luogo al collocamento a riposo, non può essere successivamente sottoposto a nuovi accertamenti sanitari in quanto la Commissione Medica si è già espressa.

Come fare domanda

Per richiedere la pensione di inabilità disciplinata dall’articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 è necessario presentare domanda all’amministrazione presso la quale il dipendente o l’ex dipendente presta o ha prestato attività lavorativa, esclusivamente secondo lo schema dell’allegato 1 della circolare INPDAP 24 ottobre 1997, n. 57 (pdf 1,8MB). A tale istanza va allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (allegato 2 della medesima circolare).

In funzione dell’ente o amministrazione di appartenenza l’accertamento dello stato di inabilità viene affidato a vari organismi sanitari:

  • commissioni mediche ospedaliere per il comparto Forze Armate, corpi di Polizia anche a ordinamento civile, dipendenti del Ministeri della Difesa e del Ministero dell’Interno, commissioni mediche ospedaliere per il comparto Forze Armate, corpi di Polizia anche a ordinamento civile, dipendenti del Ministeri della Difesa e del Ministero dell’Interno;
  • commissione medica dell’ASL per il comparto enti pubblici non economici;
  • commissione medica di verifica per il comparto scuola, università, ministeri, sanità, enti locali.

Per l’accertamento del diritto alla prestazione, l’ente di appartenenza dell’iscritto deve inviare necessariamente il verbale di visita medico-collegiale attestante lo stato d’inabilità e la delibera di collocamento a riposo per inabilità.

La domanda per la liquidazione di pensione di inabilità per quella disciplinata ai sensi dell’articolo 2, comma 12, legge 335/1995 si presentano online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

 

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Accredito servizio militare

Cos’è

È la contribuzione figurativa riconosciuta per periodi, scoperti da altra contribuzione, durante i quali l’interessato ha svolto servizio militare obbligatorio o di richiamo alle armi, nelle Forze armate italiane ovvero servizio a esso equiparato.  

A chi è rivolto

Il beneficio è rivolto a coloro che, lavoratori o pensionati, abbiano un vuoto assicurativodovuto al fatto di aver svolto il servizio militare. 

 

L’accredito dei contributi figurativi può essere richiesto anche dai superstiti dell’assicurato o del pensionato deceduto.

Come funziona

I fondi in cui è possibile l’accredito sono:

  • Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti;
  • Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • Fondi speciali di previdenza gestiti dall’INPS dove previsto dalle relative norme regolamentari.

 

Il beneficio non è previsto nella Gestione Separata.

Per poter ottenere la contribuzione figurativa l’interessato deve possedere almeno un contributo effettivo al momento della domanda di accredito figurativo.  

Per poter ottenere la contribuzione figurativa il periodo deve essere scoperto da altra contribuzione.

L’accredito dei contributi figurativi non può essere effettuato se il periodo è già stato considerato utile per la concessione della pensione statale o comunque per qualsiasi altro trattamento pensionistico sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.  

Domanda

La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

 

In alternativa si può fare domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

 

Il richiedente deve presentare un’autocertificazione dei periodi servizio richiesti e indicare il distretto o l’ufficio militare di appartenenza.

Successivamente l’INPS provvede a richiedere direttamente la documentazione probatoria al distretto o all’ufficio militare indicato dall’interessato.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

 

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Invalidità civile / accompagnamento / legge 104 / collocamento mirato

Cos’è

L’accertamento sanitario mira a verificare i requisiti richiesti per il riconoscimento di:

  • invalidità civile;
  • cecità civile;
  • sordità;
  • disabilità;
  • handicap.

A chi è rivolto

Possono presentare la domanda:

  • i cittadini italiani con residenza in Italia;
  • i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
  • i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 del Testo Unico per l’immigrazione).

Come funziona

Per avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, è necessario:

  • recarsi da un medico certificatore;
  • chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

 

Il certificato deve indicare:

  • i dati anagrafici;
  • il codice fiscale;
  • l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.

Il medico certificatore attraverso il servizio dedicato:

  • compila il certificato online e lo inoltra all’INPS;
  • stampa una ricevuta, completa del numero univoco del certificato della procedura attivata.

La ricevuta viene consegnata dal medico all’interessato insieme a una copia del certificato medico originale, da esibire all’atto della visita medica.

Per la presentazione della domanda d’invalidità civile, il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni.

L’accertamento sanitario viene eseguito da una Commissione medico-legale:

  • presso le Aziende Sanitarie Locali, integrate con un medico INPS;
  • presso i Centri medico-legali dell’INPS, nelle regioni che hanno sottoscritto il protocollo per l’affidamento dell’accertamento sanitario all’INPS (cd. Convenzioni CIC).

In caso di non trasportabilità:

  • il medico certificatore (anche diverso da quello che ha certificato l’invalidità) compila e invia online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data di visita già fissata;
  • il presidente della Commissione medica, entro cinque giorni dalla richiesta, comunica al cittadino data e ora della visita domiciliare o una nuova data di invito a visita ambulatoriale.

In caso di impedimento, l’interessato viene convocato una seconda volta, se non si presenta alla visita. Ogni ulteriore assenza sarà considerata rinuncia e farà decadere la domanda.

Alla visita l’interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

Al momento della visita, il cittadino deve consegnare alla Commissione:

  •  copia di un valido documento di riconoscimento;
  •  la documentazione sanitaria in proprio possesso.

La Commissione compila in formato elettronico il verbale di visita e lo invia all’interessato in duplice copia:

  • una con tutti i dati sanitari, anche sensibili;
  • l’altra con il solo giudizio finale.

Per le revisioni sanitarie (articolo 25, comma 6-bis, legge 114/2014) la convocazione a visita spetta all’INPS.

In caso di minorazioni suscettibili di modificazioni nel tempo, nel verbale sarà indicata anche la data entro la quale sottoporsi ad una nuova visita di revisione.

In caso di percentuale di invalidità riconosciuta superiore al 74%, il richiedente potrebbe avere diritto ad una prestazione economica, se in possesso anche dei requisiti amministrativi di legge.

La legge prevede:

  • prestazioni economiche (pensioni, assegni, indennità);
  • alcuni benefici di natura non economica (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex lege 104/1992, collocamento obbligatorio al lavoro).

Domanda

Dopo aver ottenuto il certificato medico introduttivo, la domanda può essere presentata:

  • direttamente online sul sito dell’INPS;
  • tramite il patronato o un’associazione di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

 

In caso di minore, vanno utilizzate le sue credenziali e non quelle del genitore o tutore.

Non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione (con l’eccezione delle domande di aggravamento – legge 80/2006):

  • prima della fine della procedura in corso;
  • prima dell’intervento di una sentenza passata in giudicato, in caso di ricorso giudiziario.

Dopo l’accesso al servizio online con le proprie credenziali, è possibile inviare all’INPS la documentazione sanitaria aggiornata (articolo 29-ter, legge 120/2020).

Il servizio di “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile” può essere utilizzato:

  • dai soggetti con verbale sanitario indicante una data di revisione;
  • da chi ha presentato una domanda di prima istanza o aggravamento, residente nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione con le Regioni.

È previsto che il servizio venga esteso su tutto il territorio e ad altre tipologie di utenti.

In caso di revisione, l’interessato riceve a casa la lettera di invito a trasmettere online la documentazione sanitaria, utile per una definizione agli atti del giudizio medico-legale.

Ricevuta la documentazione idonea, la Commissione medica emette un nuovo verbale.

In caso contrario convoca l’interessato a visita di revisione a mezzo raccomandata A/R.

Se la Commissione medica ritiene le minorazioni suscettibili di modificazioni nel tempo:

  • il verbale indicherà la data entro la quale sottoporsi ad una nuova visita di revisione;
  • la nuova visita di revisione sarà effettuata direttamente da un Centro medico-legale dell’INPS;
  • il precedente verbale resta valido a tutti gli effetti di legge fino alla conclusione dell’accertamento sanitario di revisione.

Il decreto ministeriale 2 agosto 2007 (Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Salute):

  • individua le patologie e le menomazioni escluse dagli accertamenti di controllo;
  • indica la documentazione sanitaria idonea da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche (se non acquisita agli atti).

Al momento della domanda, viene chiesto di anticipare le informazioni socio-economiche necessarie per la concessione e l’erogazione delle prestazioni di invalidità civile.

Una volta acquisito il requisito sanitario e verificati quelli amministrativi, sarà possibile disporre immediatamente il pagamento della prestazione e ridurre così notevolmente i tempi di attesa.

Pensione ai superstiti

Cos’è

La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.

 

La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa.

La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.

A chi è rivolto

Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:

  • il coniuge o l’unito civilmente. Il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti. Lo stesso ha diritto a un assegno per una volta pari a due annualità (art. 3 del decreto legislativo lgt. 18 gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio (c.d. doppia annualità);
  • il coniuge separato;
  • il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

 

Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.

  • I figli ed equiparati:
    • i figli minorenni alla data del decesso del dante causa;
    • i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
    • i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
    • i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.

Il superstite viene considerato a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per l’accertamento della vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza o meno del superstite con il defunto.

I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito. Si considera tale un reddito annuo non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.

  • In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione diretta o indiretta e risultino a carico del lavoratore deceduto;
  • In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionatoche al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione diretta o indiretta, siano a carico del lavoratore deceduto.

Come funziona

QUANTO SPETTA

La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto.

 

Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:

  • coniuge solo: 60%;
  • coniuge e un figlio: 80%;
  • coniuge e due o più figli: 100%.

Qualora abbiano diritto alla pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

  • un figlio: 70%;
  • due figli: 80%;
  • tre o più figli: 100%;
  • un genitore: 15%;
  • due genitori: 30%;
  • un fratello o sorella: 15%;
  • due fratelli o sorelle: 30%;
  • tre fratelli o sorelle: 45%;
  • quattro fratelli o sorelle: 60%;
  • cinque fratelli o sorelle: 75%;
  • sei fratelli o sorelle: 90%;
  • sette o più fratelli o sorelle: 100%.

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla tabella F, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Si riportano di seguito i limiti reddituali applicati negli ultimi cinque anni in base alla normativa in vigore.

TABELLA F

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO (Art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 355)

Importi aggiornati in base alla circolare n. 135 del 2022.

2022 Fino € 20.489,82     Nessuna
Oltre € 20.489,82 fino € 27.319,76 25%
Oltre € 27.319,76 fino € 34.149,70 40%
Oltre € 34.149,70     50%
2021 Fino € 20.107,62     Nessuna
Oltre € 20.107,62 fino € 26.810,16 25%
Oltre € 26.810,16 fino € 33.512,70 40%
Oltre € 33.512,70     50%
2020 Fino € 20.107,62     Nessuna
Oltre € 20.107,62 fino € 26.810,16 25%
Oltre € 26.810,16 fino € 33.512,70 40%
Oltre € 33.512,70     50%
2019 Fino € 20.007,39     Nessuna
Oltre € 20.007,39 fino € 26.676,52 25%
Oltre € 26.676,52 fino € 33.345,65 40%
Oltre € 33.345,65     50%
2018 Fino € 19.789,38     Nessuna
Oltre € 19.789,38 fino € 26.385,84 25%
Oltre € 26.385,84 fino € 32.982,30 40%
Oltre € 32.982,30     50%

 

I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 162/2022, ha stabilito che la decurtazione effettiva della pensione non può essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.

DECORRENZA

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell’assicurato.

Domanda

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

 

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Assegno sociale

Cos’è

L’Assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, rivolta alle persone in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. 

Dal 1° gennaio 1996, l’Assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

 

La prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile; pertanto, non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero.

Il beneficio non è reversibile ai familiari superstiti.

A chi è rivolto

Il beneficio è rivolto:

  • ai cittadini italiani;
  • ai cittadini comunitari iscritti all’Anagrafe del comune di residenza;
  • ai cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007);
  • ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Il pagamento dell’Assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente.

 

QUANTO SPETTA

L’importo dell’assegno per il 2024 è pari a 534,41 euro per 13 mensilità.

Il limite di reddito è pari a 6.947,33  euro annui e 13.894,66  euro, se il soggetto è coniugato.

Hanno diritto all’Assegno in misura intera:

  • i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
  • i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’Assegno.

Hanno diritto all’Assegno in misura ridotta:

  • i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’Assegno;
  • i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’Assegno e il doppio dell’importo annuo dell’Assegno.

L’Assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.

DECADENZA

L’Assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all’estero per più di 29 giorni.
Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.

Domanda

REQUISITI

Per ottenere l’Assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • 67 anni di età (dal 1° gennaio 2019);
  • stato di bisogno economico;
  • cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
  • residenza effettiva in Italia;
  • requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).

 

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.

Per l’attribuzione si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:

  • i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
  • i redditi esenti da imposta;
  • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;
  • i redditi di terreni e fabbricati;
  • le pensioni di guerra;
  • le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
  • le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
  • le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
  • gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile.

Ai fini dell’attribuzione non si computano:

  • i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato o altri enti pubblici e le prestazioni assistenziali estere;
  • l’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918.

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

Le istruzioni per la compilazione sono consultabili nel manuale scaricabile una volta eseguito l’accesso al servizio.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 45 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’articolo 2, legge 241/1990.

 

Nella tabella (pdf 205KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

Dipendenti privati

Pensione anticipata

Cos’è

La pensione anticipata è il trattamento pensionistico che consente ai lavoratori che hanno maturato un determinato requisito contributivo di conseguire l’assegno pensionistico prima di aver compiuto l’età prevista per la pensione di vecchiaia.

La pensione anticipata è in vigore dal 1° gennaio 2012 (articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e ha sostituito la precedente Pensione di anzianità che è rimasta accessibile per coloro che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2011, ovvero, per i destinatari delle cd. norme di salvaguardia.

A chi è rivolto

La pensione anticipata è prevista per gli iscritti:

  • all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che include il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
  • alla Gestione Separata INPS;
  • alle forme sostitutive dell’AGO, come ad esempio il Fondo Volo (per i dipendenti da aziende di navigazione aerea) e la Gestione sport e spettacolo (per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti);
  • alle forme esclusive dell’AGO, come ad esempio le Gestioni dei dipendenti pubblici (dipendenti dello Stato, degli enti locali, del settore sanità, ufficiali giudiziari e gli insegnanti d’asilo dipendenti dei comuni, delle scuole elementari parificate).

Come funziona

DECORRENZA

I lavoratori dipendenti privati o autonomi percepiscono la pensione anticipata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, mentre i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle Gestioni esclusive dell’AGO dal giorno successivo alla cessazione dal servizio; in entrambi i casi fermo restando il perfezionamento dei requisiti e delle condizioni richieste.

Per coloro che hanno maturato il requisito contributivo dal 30 gennaio 2019 in poi (ossia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4) il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico si consegue, altresì, trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, cosiddetta “finestra”.

Coloro che hanno maturato il requisito contributivo dal 1° al 29 gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

La “finestra” non trova applicazione per coloro che hanno maturato il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2018.

Nel caso in cui il requisito contributivo sia stato perfezionato avvalendosi del cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228/2012, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fermo restando il perfezionamento dei requisiti, delle condizioni richieste e l’apertura della “finestra”. 

Il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione del prescritto requisito.

Domanda

REQUISITI

I requisiti sono differenziati a seconda che il soggetto richiedente la pensione anticipata sia un soggetto con anzianità contributiva al 31.12.1995 o sia un soggetto con primo accredito contributivo dal 1.1.1996.

I soggetti con anzianità contributiva al 31.12.1995 possono  richiedere la pensione anticipata se in possesso del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini.

In base alle norme vigenti, tale requisito (in vigore dal 1° gennaio 2016) è previsto fino al 31 dicembre 2026.

Per il raggiungimento del predetto requisito contributivo è utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata fermo restando, il contestuale perfezionamento del requisito di almeno 35 anni di contribuzione escludendo i periodi di malattia e disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico del Fondo pensioni lavoratori Dipendenti

I lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione dal 1° gennaio 1996, ossia coloro che possono accedere al trattamento pensionistico con il sistema di calcolo contributivo, possono richiedere la pensione anticipata alternativamente:

  • al perfezionamento del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini. Ai fini del perfezionamento del suddetto requisito contributivo non è valutabile la contribuzione derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5;
  • al compimento del requisito anagrafico di 64 anni di età, da adeguare agli incrementi della speranza di vita a partire dal 2025, in presenza di almeno 20 anni di contribuzione effettiva (con esclusione, pertanto, della contribuzione figurativa) e di una prima rata di pensione non inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (cd. importo soglia annualmente rivalutato).

Per tale ultima tipologia di pensione non si applica, in materia di decorrenza, la cosiddetta “finestra”, ossia il differimento del pagamento della pensione trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Per conseguire la pensione anticipata è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

COME FARE DOMANDA

La domanda di pensione anticipata può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Pensione di vecchiaia

Cos’è

È una prestazione economica erogata, su richiesta, in favore dei lavoratori in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge.

A chi è rivolto

La prestazione è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria AGO (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni specialidei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), agli iscritti alla Gestione Separata e ai lavoratori iscritti alle forme assicurative esclusive e sostitutive dell’AGO.

Come funziona

DECORRENZA

Per i dipendenti pubblici iscritti alla forma esclusiva dell’AGO, la pensione di vecchiaia decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; in particolare per quanto riguarda gli iscritti alla:

  • Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS);
  • Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL);
  • Cassa Pensioni Sanitari (CPS);
  • Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG);
  • Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e scuole parificate (CPI).

In caso di pensione in cumulo dei periodi assicurativi, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. 

Il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di perfezionamento dei requisiti di legge.

Per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria(Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e i per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento di tutti requisiti richiesti o, su richiesta dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Leggi meno Come funziona

Domanda

REQUISITI

Per conseguire la pensione di vecchiaia è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti contributivi e anagrafici.

I requisiti sono differenti a seconda che il soggetto abbia contributi prima del 31 dicembre 1995 oppure solamente a partire dal 1° gennaio 1996.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Pensione anticipata di quota 100

Cos’è

È una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, i requisiti prescritti dalla legge.

A chi è rivolto

La prestazione spetta ai lavoratori iscritti:

  • all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS;
  • alla Gestione Separata.

Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza. 

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

La disciplina delle decorrenze è diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi:

  • che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;
  • che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”).

Con riferimento a questi lavoratori, qualora il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione esclusiva dell’AGO (ad esempio, Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari ecc.), la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”.

I lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

  • che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
  • che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (“finestra”) e comunque non prima del 1° agosto 2019.

Con riferimento a questi lavoratori, qualora il trattamento pensionistico sia liquidato a carico:

  • di una Gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”;
  • di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

Il personale del comparto Scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione dei prescritti requisiti.

Il diritto alla decorrenza della prma è determinato in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o di lavoratore autonomo. Per i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente punto 2. Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivoall’apertura della relativa “finestra”.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della “finestra”.

INCUMULABILITÀ

La pensione Quota 100 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui.

L’incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione Quota 100.

La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5mila euro lordi annui, comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei suddetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

Domanda

REQUISITI

Ai fini del conseguimento della pensione Quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

I soggetti possono richiedere la prestazione se, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, sono in possesso di:

  • un’età anagrafica non inferiore a 62 anni;
  • un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, qualora richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il requisito contributivo può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO, le forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS, e la Gestione Separata. La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle forme di assicurazione obbligatoria indicate preclude l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.

COME FARE DOMANDA

La domanda di pensione Quota 100 può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato, denominato “Domanda di pensione di anzianità/anticipata Quota 100”.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Pensione anticipata di quota 102

Cos’è

La pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, entro il 31 dicembre 2022, un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

A chi è rivolto

La prestazione spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

Come funziona

Decorrenza e durata

La disciplina delle decorrenze è diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi, che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”).

Con riferimento a questi lavoratori, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, nel caso in cui, invece, il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO (ad esempio, Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari ecc.), la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”.

I lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (“finestra”).

Con riferimento a questi lavoratori, laddove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico:

  • di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”;
  • di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

Il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica(AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti prescritti.

Il diritto alla decorrenza della pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione, con il cumulo dei periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma, è determinato in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o di lavoratore autonomo. Per i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente punto 2. Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa “finestra”.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel 2022 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della “finestra”.

Requisiti

Ai fini del conseguimento della pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

È inoltre necessario possedere, entro il 31 dicembre 2022, un’età anagrafica non inferiore a 64 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il requisito contributivo richiesto per questo tipo di trattamento pensionistico anticipato può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO, le forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS, e la Gestione Separata. La titolarità di una pensione diretta a carico di una di queste forme di assicurazione obbligatoria preclude l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.

Incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro

La pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione. La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione di questi redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

Leggi meno Come funziona

Domanda

Come fare domanda

La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Pensione anticipata di quota 103 sino al 31/12/2023

Cos’è

La pensione anticipata flessibile è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel corso del 2023:

  • un’età anagrafica di almeno 62 anni;
  • un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

A chi è rivolto

La prestazione spetta ai lavoratori iscritti:

  • all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che comprende:
    • il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
    • le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS;
  • alla Gestione Separata.

Alla prestazione non può accedere il personale:

  • appartenente alle Forze armate;
  • delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria;
  • operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
  • della Guardia di finanza.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

La decorrenza varia a seconda:

  • del datore di lavoro, pubblico o privato;
  • della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi, che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”).
Per questi lavoratori, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.
Con riferimento ai lavoratori dipendenti, la prima decorrenza utile è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra” nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, ad esempio:

  • Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato;
  • Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL);
  • Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG).

I lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni conseguono il diritto alla prima decorrenza utile trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (“finestra”).
Laddove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico:

  • di una gestione esclusiva dell’AGO: la prima decorrenza utile è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”;
  • di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO: la prima decorrenza utile è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra” e comunque non prima del 1° agosto 2023.

Il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti.
Il diritto alla decorrenza della pensione anticipata flessibile con il cumulo dei periodi assicurativi versati o accreditati, presso due o più gestioni, è determinato in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore:

  • dipendente delle pubbliche amministrazioni;
  • dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni;
  • autonomo.

Per i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trova applicazione la finestra semestrale.
Il trattamento pensionistico in cumulo, in ogni caso, decorre dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa “finestra”.
I lavoratori che perfezionano i requisiti nel 2023 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della “finestra”.

QUANTO SPETTA

Il trattamento di pensione anticipata flessibile è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto dalla legge, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia.
L’importo della pensione anticipata flessibile non può, in ogni caso, superare l’importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno.
Per il 2023 il tetto è di 2.839,70 euro lordi mensili.
Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia viene pagato l’intero importo della pensione perequato nel tempo.
Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, per il biennio 2023-2024, è di 67 anni di età, da adeguare dal 1° gennaio 2025 alla speranza di vita.

Domanda

REQUISITI

Ai fini del conseguimento della pensione anticipata flessibile è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
È necessario aver maturato, entro il 31 dicembre 2023:

  • un’età anagrafica non inferiore a 62 anni;
  • un’anzianità contributiva non inferiore a 41 anni.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Il requisito contributivo può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso:

  • l’AGO:
  • le forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS;
  • la Gestione Separata.

 La titolarità di una pensione diretta a carico di una di queste forme di assicurazione obbligatoria preclude l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.

Incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro
La pensione anticipata flessibile non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero.

Fanno eccezione i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Tale incumulabilità si applica per il periodo che intercorre tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata flessibile.
La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui, comporta:

  • la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico, nell’anno di produzione di questi redditi;
  • l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte. 

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Pensione anticipata di quota 103 dal 01/01/2024

Si attendono aggiornamenti sito INPS

Assegno ordinario di invalidità gestione privata

Cos’è

L’Assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

A chi è rivolto

INPS concede l’Assegno ordinario di invalidità ai lavoratori:

  • dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti alla Gestione Separata.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L’Assegno ordinario di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia sanitari sia amministrativi e ha validità triennale.

Il beneficiario può chiedere la conferma nel semestre precedente la data di scadenza senza soluzione di continuità nel pagamento oppure entro 120 giorni dalla data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’Assegno di invalidità è confermato automaticamente, salvo le facoltà di revisione.

L’erogazione dell’Assegno è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa ma è ridotta nell’importo.

Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l’Assegno ordinario di invalidità viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.

QUANTO SPETTA

L’importo dell’Assegno di invalidità viene determinato con il sistema di calcolo misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, con il sistema contributivo.

DECADENZA

L’Assegno ha validità triennale, ma può essere rinnovato su richiesta dell’interessato.

Domanda

REQUISITI

Può richiedere l’assegno chi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, abbia la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e che abbia maturato almeno cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione) di cui 156 (tre anni di contribuzione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.

Il diritto alla prestazione può essere perfezionato anche con contribuzione estera maturata in Paesi dell’Unione europea o in Paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia. In tal caso, l’accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi italiani ed esteri. L’importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell’assicurazione italiana, secondo il criterio del pro-rata che si applica alle prestazioni in regime internazionale.

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica (mod. SS3) compilato e inviato dal medico curante)..

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Pensione di inabilità contributiva gestione privata

Cos’è

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Dal 2013 la pensione di inabilità è liquidata tenendo conto di tutta la contribuzione posseduta nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima e nella Gestione Separata.

A chi è rivolto

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

  • dipendenti;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • iscritti alla Gestione Separata.

Come funziona

Decorrenza e durata

La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.

La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.

Quanto spetta

L’importo viene determinato con il sistema di calcolo misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) o contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995.

L’anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini a seguito dell’introduzione del sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012. 

I pensionati di inabilità, che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono presentare domanda per ottenere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa.

L’assegno per l’assistenza personale e continuativa non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;

  • non è compatibile con l’assegno mensile dovuto dall’INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa; 
  • viene concesso in misura ridotta a coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all’importo della prestazione stessa;
  • non è reversibile ai superstiti.

Hanno diritto alla pensione privilegiata di inabilità i soli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti quando l’inabilità risulti riconducibile, con nesso diretto di causalità, al servizio prestato dall’assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all’obbligo assicurativo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il diritto alla pensione privilegiata di inabilità non può essere riconosciuto quando dall’evento inabilitante derivi il diritto di rendita a carico dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale e assistenziale a carico dello Stato e di altri enti pubblici.

Domanda

Requisiti

La pensione di inabilità viene concessa in presenza di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, valutati dalla Commissione Medica Legale dell’INPS e di almeno 260 contributi settimanali(cinque anni di contribuzione) di cui 156 (tre anni di contribuzione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

È, inoltre, richiesta:

  • la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
  • la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
  • la cancellazione dagli albi professionali;
  • la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Come fare domanda

Alla domanda va allegata la certificazione medica (modulo SS3 compilato e inviato dal medico curante).

La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Accredito servizio militare

Cos’è

È la contribuzione figurativa riconosciuta per periodi, scoperti da altra contribuzione, durante i quali l’interessato ha svolto servizio militare obbligatorio o di richiamo alle armi, nelle Forze armate italiane ovvero servizio a esso equiparato.  

A chi è rivolto

Il beneficio è rivolto a coloro che, lavoratori o pensionati, abbiano un vuoto assicurativodovuto al fatto di aver svolto il servizio militare. 

L’accredito dei contributi figurativi può essere richiesto anche dai superstiti dell’assicurato o del pensionato deceduto.

Come funziona

I fondi in cui è possibile l’accredito sono:

  • Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti;
  • Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • Fondi speciali di previdenza gestiti dall’INPS dove previsto dalle relative norme regolamentari.

Il beneficio non è previsto nella Gestione Separata.

Per poter ottenere la contribuzione figurativa l’interessato deve possedere almeno un contributo effettivo al momento della domanda di accredito figurativo.  

Per poter ottenere la contribuzione figurativa il periodo deve essere scoperto da altra contribuzione.

L’accredito dei contributi figurativi non può essere effettuato se il periodo è già stato considerato utile per la concessione della pensione statale o comunque per qualsiasi altro trattamento pensionistico sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.  

Domanda

La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Il richiedente deve presentare un’autocertificazione dei periodi servizio richiesti e indicare il distretto o l’ufficio militare di appartenenza.

Successivamente l’INPS provvede a richiedere direttamente la documentazione probatoria al distretto o all’ufficio militare indicato dall’interessato.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Invalidità civile / accompagnamento / legge 104 / collocamento mirato

Cos’è

L’accertamento sanitario mira a verificare i requisiti richiesti per il riconoscimento di:

  • invalidità civile;
  • cecità civile;
  • sordità;
  • disabilità;
  • handicap.

A chi è rivolto

Possono presentare la domanda:

  • i cittadini italiani con residenza in Italia;
  • i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
  • i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 del Testo Unico per l’immigrazione).

Come funziona

Per avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, è necessario:

  • recarsi da un medico certificatore;
  • chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Il certificato deve indicare:

  • i dati anagrafici;
  • il codice fiscale;
  • l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.

Il medico certificatore attraverso il servizio dedicato:

  • compila il certificato online e lo inoltra all’INPS;
  • stampa una ricevuta, completa del numero univoco del certificato della procedura attivata.

La ricevuta viene consegnata dal medico all’interessato insieme a una copia del certificato medico originale, da esibire all’atto della visita medica.

Per la presentazione della domanda d’invalidità civile, il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni.

L’accertamento sanitario viene eseguito da una Commissione medico-legale:

  • presso le Aziende Sanitarie Locali, integrate con un medico INPS;
  • presso i Centri medico-legali dell’INPS, nelle regioni che hanno sottoscritto il protocollo per l’affidamento dell’accertamento sanitario all’INPS (cd. Convenzioni CIC).

In caso di non trasportabilità:

  • il medico certificatore (anche diverso da quello che ha certificato l’invalidità) compila e invia online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data di visita già fissata;
  • il presidente della Commissione medica, entro cinque giorni dalla richiesta, comunica al cittadino data e ora della visita domiciliare o una nuova data di invito a visita ambulatoriale.

In caso di impedimento, l’interessato viene convocato una seconda volta, se non si presenta alla visita. Ogni ulteriore assenza sarà considerata rinuncia e farà decadere la domanda.

Alla visita l’interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

Al momento della visita, il cittadino deve consegnare alla Commissione:

  •  copia di un valido documento di riconoscimento;
  •  la documentazione sanitaria in proprio possesso.

La Commissione compila in formato elettronico il verbale di visita e lo invia all’interessato in duplice copia:

  • una con tutti i dati sanitari, anche sensibili;
  • l’altra con il solo giudizio finale.

Per le revisioni sanitarie (articolo 25, comma 6-bis, legge 114/2014) la convocazione a visita spetta all’INPS.

In caso di minorazioni suscettibili di modificazioni nel tempo, nel verbale sarà indicata anche la data entro la quale sottoporsi ad una nuova visita di revisione.

In caso di percentuale di invalidità riconosciuta superiore al 74%, il richiedente potrebbe avere diritto ad una prestazione economica, se in possesso anche dei requisiti amministrativi di legge.

La legge prevede:

  • prestazioni economiche (pensioni, assegni, indennità);
  • alcuni benefici di natura non economica (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex lege 104/1992, collocamento obbligatorio al lavoro).

Domanda

Dopo aver ottenuto il certificato medico introduttivo, la domanda può essere presentata:

  • direttamente online sul sito dell’INPS;
  • tramite il patronato o un’associazione di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

In caso di minore, vanno utilizzate le sue credenziali e non quelle del genitore o tutore.

Non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione (con l’eccezione delle domande di aggravamento – legge 80/2006):

  • prima della fine della procedura in corso;
  • prima dell’intervento di una sentenza passata in giudicato, in caso di ricorso giudiziario.

Dopo l’accesso al servizio online con le proprie credenziali, è possibile inviare all’INPS la documentazione sanitaria aggiornata (articolo 29-ter, legge 120/2020).

Il servizio di “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile” può essere utilizzato:

  • dai soggetti con verbale sanitario indicante una data di revisione;
  • da chi ha presentato una domanda di prima istanza o aggravamento, residente nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione con le Regioni.

È previsto che il servizio venga esteso su tutto il territorio e ad altre tipologie di utenti.

In caso di revisione, l’interessato riceve a casa la lettera di invito a trasmettere online la documentazione sanitaria, utile per una definizione agli atti del giudizio medico-legale.

Ricevuta la documentazione idonea, la Commissione medica emette un nuovo verbale.

In caso contrario convoca l’interessato a visita di revisione a mezzo raccomandata A/R.

Se la Commissione medica ritiene le minorazioni suscettibili di modificazioni nel tempo:

  • il verbale indicherà la data entro la quale sottoporsi ad una nuova visita di revisione;
  • la nuova visita di revisione sarà effettuata direttamente da un Centro medico-legale dell’INPS;
  • il precedente verbale resta valido a tutti gli effetti di legge fino alla conclusione dell’accertamento sanitario di revisione.

Il decreto ministeriale 2 agosto 2007 (Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Salute):

  • individua le patologie e le menomazioni escluse dagli accertamenti di controllo;
  • indica la documentazione sanitaria idonea da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche (se non acquisita agli atti).

Al momento della domanda, viene chiesto di anticipare le informazioni socio-economiche necessarie per la concessione e l’erogazione delle prestazioni di invalidità civile.

Una volta acquisito il requisito sanitario e verificati quelli amministrativi, sarà possibile disporre immediatamente il pagamento della prestazione e ridurre così notevolmente i tempi di attesa.

Pensione ai superstiti

Cos’è

La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.

La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa.

La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.

A chi è rivolto

Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:

  • il coniuge o l’unito civilmente. Il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti. Lo stesso ha diritto a un assegno per una volta pari a due annualità (art. 3 del decreto legislativo lgt. 18 gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio (c.d. doppia annualità);
  • il coniuge separato;
  • il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.

  • I figli ed equiparati:
    • i figli minorenni alla data del decesso del dante causa;
    • i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
    • i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
    • i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.

Il superstite viene considerato a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per l’accertamento della vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza o meno del superstite con il defunto.

I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito. Si considera tale un reddito annuo non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa.

  • In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione diretta o indiretta e risultino a carico del lavoratore deceduto;
  • In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionatoche al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione diretta o indiretta, siano a carico del lavoratore deceduto.

Come funziona

QUANTO SPETTA

La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto.

Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:

  • coniuge solo: 60%;
  • coniuge e un figlio: 80%;
  • coniuge e due o più figli: 100%.

Qualora abbiano diritto alla pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

  • un figlio: 70%;
  • due figli: 80%;
  • tre o più figli: 100%;
  • un genitore: 15%;
  • due genitori: 30%;
  • un fratello o sorella: 15%;
  • due fratelli o sorelle: 30%;
  • tre fratelli o sorelle: 45%;
  • quattro fratelli o sorelle: 60%;
  • cinque fratelli o sorelle: 75%;
  • sei fratelli o sorelle: 90%;
  • sette o più fratelli o sorelle: 100%.

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla tabella F, legge 8 agosto 1995, n. 335.

Si riportano di seguito i limiti reddituali applicati negli ultimi cinque anni in base alla normativa in vigore.

TABELLA F

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO (Art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 355)

Importi aggiornati in base alla circolare n. 135 del 2022.

2022 Fino € 20.489,82     Nessuna
Oltre € 20.489,82 fino € 27.319,76 25%
Oltre € 27.319,76 fino € 34.149,70 40%
Oltre € 34.149,70     50%
2021 Fino € 20.107,62     Nessuna
Oltre € 20.107,62 fino € 26.810,16 25%
Oltre € 26.810,16 fino € 33.512,70 40%
Oltre € 33.512,70     50%
2020 Fino € 20.107,62     Nessuna
Oltre € 20.107,62 fino € 26.810,16 25%
Oltre € 26.810,16 fino € 33.512,70 40%
Oltre € 33.512,70     50%
2019 Fino € 20.007,39     Nessuna
Oltre € 20.007,39 fino € 26.676,52 25%
Oltre € 26.676,52 fino € 33.345,65 40%
Oltre € 33.345,65     50%
2018 Fino € 19.789,38     Nessuna
Oltre € 19.789,38 fino € 26.385,84 25%
Oltre € 26.385,84 fino € 32.982,30 40%
Oltre € 32.982,30     50%

I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 162/2022, ha stabilito che la decurtazione effettiva della pensione non può essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.

DECORRENZA

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell’assicurato.

Domanda

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Assegno sociale

Cos’è

L’Assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, rivolta alle persone in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. 

Dal 1° gennaio 1996, l’Assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

La prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile; pertanto, non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero.

Il beneficio non è reversibile ai familiari superstiti.

A chi è rivolto

Il beneficio è rivolto:

  • ai cittadini italiani;
  • ai cittadini comunitari iscritti all’Anagrafe del comune di residenza;
  • ai cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007);
  • ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Il pagamento dell’Assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente.

QUANTO SPETTA

L’importo dell’assegno per il 2024 è pari a 534,41 euro per 13 mensilità.

Il limite di reddito è pari a 6.947,33  euro annui e 13.894,66  euro, se il soggetto è coniugato.

Hanno diritto all’Assegno in misura intera:

  • i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
  • i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’Assegno.

Hanno diritto all’Assegno in misura ridotta:

  • i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’Assegno;
  • i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’Assegno e il doppio dell’importo annuo dell’Assegno.

L’Assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.

DECADENZA

L’Assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all’estero per più di 29 giorni.
Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.

Domanda

REQUISITI

Per ottenere l’Assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • 67 anni di età (dal 1° gennaio 2019);
  • stato di bisogno economico;
  • cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
  • residenza effettiva in Italia;
  • requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.

Per l’attribuzione si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:

  • i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
  • i redditi esenti da imposta;
  • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;
  • i redditi di terreni e fabbricati;
  • le pensioni di guerra;
  • le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
  • le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
  • le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
  • gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile.

Ai fini dell’attribuzione non si computano:

  • i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato o altri enti pubblici e le prestazioni assistenziali estere;
  • l’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918.

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

Le istruzioni per la compilazione sono consultabili nel manuale scaricabile una volta eseguito l’accesso al servizio.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 45 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’articolo 2, legge 241/1990.

Nella tabella (pdf 205KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

Naspi

Cos’è

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell’interessato.

A chi è rivolta

La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

A partire dal 1° gennaio 2022 la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Non possono accedere alla prestazione:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo determinato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L’indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
  • dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

L’eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione e dovrà essere presentata una nuova domanda di NASpI in caso di cessazione involontaria dalla suddetta rioccupazione (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Non avendo prodotto alcuna prestazione, i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASpI.

I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

Chi intende avviare un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, dopo l’accoglimento della domanda di NASpI, può richiedere la liquidazione anticipata e in un’unica soluzione della NASpI.

QUANTO SPETTA

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (1.352,19 euro per il 2023).

La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.

Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.352,19 euro per il 2023), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.352,19 euro per il 2023) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (pari per il 2023 a 1.470,99 euro).

L’indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

L’importo dell’indennità si riduce nei seguenti casi:

  • attività svolta in forma autonoma che genera un reddito annuo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – e cioè pari a 5.500 euro. L’indennità viene ridotta dell’80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
    La prestazione ridotta si mantiene solo ricorrendo le seguenti condizioni:
    • che il soggetto beneficiario comunichi all’INPS il reddito annuo presunto. In presenza di iscrizione alla Gestione Separata ovvero se l’attività autonoma preesisteva alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il richiedente deve dichiararlo nella domanda di NASpI e indicare, obbligatoriamente, il reddito annuo che prevede di conseguire da tale attività. Il reddito previsto deve essere dichiarato anche se pari a zero. In alternativa, il richiedente potrà comunicare tale reddito, entro un mese dall’invio della domanda, tramite il modello NASpI-COM . In caso di attività autonoma intrapresa successivamente alla presentazione della domanda, il beneficiario di NASpI, entro un mese dal suo inizio, dovrà darne comunicazione all’INPS e dichiarare il reddito annuo presunto tramite il modello NASpI-COM. La mancata comunicazione, entro i suddetti termini, dello svolgimento di una attività lavorativa e del relativo reddito presunto – anche se pari a zero – comporta la decadenza dalla NASpI. Gli iscritti alla Gestione Separata e coloro che svolgono attività autonoma dovranno dichiarare il reddito annuale presunto ogni anno;
    • che il datore di lavoro o l’utilizzatore (nel caso di contratto di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il soggetto ha prestato la propria attività lavorativa quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e che non presentino rispetto a essi rapporti di collegamento/controllo ovvero assetti proprietari coincidenti;
  • se il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti – a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, legge 28 giugno 2012, n. 92 – ha diritto alla indennità di disoccupazione, ricorrendone tutti gli altri requisiti, sempre che il reddito percepito dal rapporto di lavoro rimasto in essere corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR, e cioè pari a 8.174 euro, e che il percettore comunichi all’INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, anche se pari a zero. In questo caso, la NASpI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Il richiedente la NASpI deve informare l’INPS dello svolgimento dell’attività rimasta in essere, flaggando l’apposita dichiarazione in domanda e completandola obbligatoriamente con l’indicazione del reddito annuo che prevede di conseguire da tale attività. Il reddito previsto deve essere dichiarato anche se pari a zero.  In alternativa, il richiedente potrà comunicare il suddetto reddito, entro un mese dall’invio della domanda, tramite il modello NASpI-Com. La mancata comunicazione, entro i predetti termini, dello svolgimento di una attività lavorativa e del relativo reddito presunto – anche se pari a zero – in domanda oppure entro il predetto termine comporta la decadenza dalla NASpI. La dichiarazione del reddito annuale deve essere rinnovata ogni anno;
  • rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, alle condizioni indicate dalla circolare INPS 29 luglio 2015, n. 142 e dal messaggio 16 marzo 2018, n. 1162.

In caso di prestazione di lavoro occasionale l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di tale tipologia di lavoro nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile (articolo 54 bis, comma 4, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 e circolare INPS 23 novembre 2017, n. 174).

L’indennità può essere riscossa tramite accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Il conto corrente deve necessariamente essere intestato o cointestato al richiedente la prestazione.

Secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi la soglia stabilita dalla legge (attualmente 1.000 euro).

SOSPENSIONE E DECADENZA

La prestazione è sospesa in caso di:

  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L’indennità è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto ai fini del cumulo e sempre che il reddito sia inferiore a 8.174 euro;
  • nuova occupazione in paesi dell’UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari (vedi sezione a seguire dedicata al lavoro all’estero).

Il lavoratore decade dal diritto alla prestazione se:

  • perde lo stato di disoccupazione;
  • inizia un’attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;
  • non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda di NASpI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;
  • inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l’attività lavorativa autonoma o l’iscrizione alla Gestione Separata era preesistente alla domanda stessa;
  • raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non opta per l’indennità NASpI;
  • nei casi previsti dall’articolo 21, comma 7, decreto legislativo 150 /2015, non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l’impiego.

Tutti gli iscritti alla Gestione Separata sono tenuti alla dichiarazione del reddito presunto – anche se pari a zero – pur in assenza di svolgimento di attività di lavoro. Questa dichiarazione deve essere resa, prioritariamente, in domanda o, in alternativa, entro un mese dalla data di presentazione della stessa a pena di decadenza. È possibile controllare l’eventuale iscrizione alla Gestione Separata verificando il proprio estratto contributivo.

L’articolo 21, decreto legislativo 150/2015 rafforza i meccanismi di condizionalità per la fruizione delle prestazioni di disoccupazione, integrando e specificando le disposizioni dell’articolo 7, decreto legislativo 22/2015, sugli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato. Secondo l’articolo 21, l’inosservanza degli obblighi comporta sanzioni proporzionali, che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un’intera mensilità della prestazione, fino alla decadenza dalla NASpI e dallo stato di disoccupazione.

In caso di lavoro all’estero:

  • recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda alla ricerca di lavoro, il diritto a percepire la prestazione di disoccupazione viene conservato per un massimo di tre mesi nel rispetto dei Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009 e il lavoratore non è soggetto alle regole di condizionalità; dal primo giorno del quarto mese si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
  • recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda o in un paese extracomunitario per motivi diversi dalla ricerca di lavoro, si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
  • recandosi in un paese extracomunitario alla ricerca di lavoro si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie (circolare INPS 28 novembre 2017, n. 177).

Domanda

REQUISITI

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori subordinati che presentino congiuntamente i requisiti di seguito indicati.

Stato di disoccupazione
Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. La presentazione della domanda di NASpI equivale a rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l’impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l’assicurato è convocato dal centro per l’impiego.

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario; sono esclusi pertanto i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Tuttavia, l’accesso alla NASpI, sussistendo gli altri requisiti, è consentito anche nei seguenti casi:

  • dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro (circolare INPS 20 ottobre 2003, n. 163) e quelle rese dal lavoratore durante la procedura di liquidazione giudiziale (circolare INPS 10 febbraio 2023, n. 21);
  • dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino e di paternità, nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o del congedo di paternità alternativo di cui agli articoli 27 bis e 28 del decreto legislativo 2001, n. 151 (circolare INPS 20 marzo 2003, n. 32);
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’articolo 1, comma 40, legge 92/2012;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’articolo 6, decreto legislativo 22/2015;
  • licenziamento disciplinare.

Requisito contributivo

Sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 11 novembre 1983, n. 638 e legge 7 dicembre 1989, n. 389). La disposizione relativa alle retribuzioni di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti, per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Per il perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

  • i contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e per i periodi di congedo parentale, se indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati dov’è prevista la possibilità di totalizzazione;
  • i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Se il lavoratore ha periodi di lavoro nel settore agricolo e altri in settori non agricoli, i periodi possono essere cumulati per ottenere l’indennità di disoccupazione NASpI, purché nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola. Qualora nel quadriennio si evidenzi prevalenza di contribuzione agricola è possibile procedere – per determinare la prevalenza – all’osservazione dei soli ultimi 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Se in quest’ultimo periodo vi è prevalenza di contribuzione extra agricola, la domanda di NASpI, in presenza di tutti gli altri requisiti, è accoglibile. Non sono invece considerati utili in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:

  • malattia e infortunio sul lavoro, se non c’è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
  • Cassa Integrazione Straordinaria e Ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
  • assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Non sono considerati utili i periodi di lavoro all’estero presso Stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

Per la determinazione del quadriennio di verifica del requisito contributivo, i predetti periodi non utili devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.

Per quanto riguarda i lavoratori con rapporto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente e i lavoratori inseriti nelle procedure di riqualificazione professionale (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) – le cui attività lavorative sono caratterizzate da periodi di lavoro e di non lavoro con carattere di imprevedibilità, non riconducibile alla volontà dei lavoratori – i periodi di non lavoro non sono neutralizzati ai fini della ricerca del requisito contributivo (circolare INPS 27 novembre 2015, n. 194).

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni, che decorrono:

  • dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • dalla data di dimissioni da parte del lavoratore, di recesso da parte del curatore o di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, nel caso di liquidazione giudiziale;
  • dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

Il termine per la presentazione della domanda è sospeso nei seguenti casi:

  • in caso di maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine è sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere per la parte residua al termine del predetto evento;
  • in caso di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL, insorti entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine è sospeso per la durata della malattia o dell’infortunio e riprende a decorrere per la parte residua al termine della malattia o dell’infortunio.

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online attraverso il servizio dedicato. Prima di accedere al servizio, puoi scaricare e consultare tra gli Allegati il tutorial “NASpI: invio domanda” per avere istruzioni sulla compilazione dei relativi campi. Per comprendere come utilizzare gli altri servizi NASpI collegati a questa scheda, ti suggeriamo di scaricare anche i tutorial: “NASpI: consultazione domande” e “NASpI: comunicazione“.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Congedo di maternità anticipata / obbligatoria

Cos’è

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio.

 

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l’astensione dal lavoro spetta al padre. Si tratta, in questo caso, del congedo di paternità alternativo. Il diritto al congedo e alla relativa indennità è previsto anche in caso di adozione o affidamento di minori.

L’obbligatorietà del congedo per le lavoratrici dipendenti è sancita dal Testo Unico sulla maternità e paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) che vieta ai datori di lavoro di adibire le donne al lavoro durante il periodo di congedo di maternità.

A chi è rivolto

Il congedo di maternità spetta a:

  • lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA;
  • apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
  • disoccupate o sospese, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del citato Testo Unico maternità/paternità (TU);
  • lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell’anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (articolo 63 del TU);
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), secondo quanto previsto dall’articolo 62 del TU;
  • lavoratrici a domicilio (articolo 61 del TU);
  • lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità dell’articolo 65 del TU);
  • lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l’amministrazione pubblica dalla quale dipendono e da cui percepiscono la relativa indennità, corrispondente al trattamento economico, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 57 del TU.

Come funziona

Decorrenza e durata

Secondo quanto previsto dagli articoli 16 e seguenti del TU, il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto (salvo flessibilità o opzione di fruizione dei cinque mesi dopo il parto). Il periodo di astensione può riguardare periodi di gestazione antecedente i due mesi qualora sia disposta l’interdizione anticipata su disposizione dell’Azienda Sanitaria Locale, se la gravidanza è a rischio, o dell’Ispettorato territoriale del lavoro se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.

 

Dopo il parto il congedo dura:

  • tre mesi (salvo flessibilità) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva;
  • tre mesi più i giorni non goduti, se il parto è anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce). Questo anche nel caso in cui la somma dei tre mesi successivi al parto e dei giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto supera il limite di cinque mesi;
  • cinque mesi successivi al parto, nel caso di opzione di astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (circolare INPS 12 dicembre 2019, n. 148);
  • l’intero periodo di interdizione prorogata disposto dell’Ispettorato territoriale del lavoro (quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni).

In caso di parto gemellare, la durata del congedo di maternità non varia.

La data del parto è giorno a sé rispetto ai due mesi di ante partum e ai tre mesi post partume, pertanto, tale giorno deve essere sempre aggiunto ai consueti cinque mesi di congedo di maternità.

Se il neonato è ricoverato in una struttura, pubblica o privata, la madre può sospendere anche parzialmente il congedo successivo al parto (articolo 16 bis, comma 1 del TU) e riprendere l’attività lavorativa. La madre usufruirà del periodo di congedo residuo a partire dalle dimissioni del bambino. Questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio, solo se le condizioni di salute della madre sono compatibili con la ripresa dell’attività lavorativa (articolo 16 bis, comma 2 del TU) e accertate da attestazione medica.

In caso di adozione o affidamento, la sospensione del periodo di congedo di maternità per il ricovero del minore è prevista solo per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, sempre che sia stata ripresa l’attività lavorativa (articolo 26, comma 6 bis).

In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice può astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo di maternità, tranne se rinuncia alla facoltà di fruire del congedo di maternità (articolo 16, comma 1 bis del TU, modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119).

Secondo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l’adozione o l’affidamento preadottivo nazionale di minore il congedo di maternità spetta per cinque mesi a partire dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, il congedo spetta per cinque mesi a partire dall’ingresso in Italia del minore adottato o affidato. Il periodo di congedo può essere fruito anche parzialmente prima dell’ingresso in Italia del minore.

Il congedo può essere fruito anche parzialmente o in modalità frazionata, ma non oltre i cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.

In caso di affidamento non preadottivo, il congedo spetta alle lavoratrici e ai lavoratori per tre mesi, da fruire, anche frazionatamente, entro i cinque mesi successivi all’affidamento del minore.

Per ulteriori approfondimenti si può consultare la circolare INPS 4 febbraio 2008, n. 16 che attua l’articolo 26 del TU.

Il congedo di paternità alternativo (regolato dagli articoli 28 e seguenti del TU e modificato dall’art. 2 del d.lgs. 105/2022) è riconosciuto quando si verificano eventi che riguardano la madre del bambino e spetta in caso di:

  • morte o grave infermità della madre. Il padre richiedente, all’atto della compilazione della domanda, indica gli estremi della madre e la data del decesso. La certificazione sanitaria di grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell’INPS, allo sportello o a mezzo raccomandata;
  • abbandono del figlio da parte della madre, da attestare con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre (articolo 337-quater del codice civile), il quale comunica gli elementi identificativi del provvedimento indicando l’autorità giudiziaria, la sezione, il tipo e numero di provvedimento, la data di deposito in cancelleria.

In caso di adozione o affidamento di minori, oltre agli eventi sopra riportati, il congedo di paternità alternativo è fruibile dal padre a seguito della rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità al quale ha diritto. La rinuncia si attesta con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità.

Il congedo di paternità alternativo, che decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra elencati, dura quanto il periodo di congedo di maternità non fruito dalla madre lavoratrice, anche se lavoratrice autonoma con diritto all’indennità prevista dall’articolo 66 del TU. Se la madre è non lavoratrice, il congedo di paternità alternativo termina dopo tre mesi dal parto.
In caso di madre che scelga di non riconoscere il figlio e di mantenere il proprio anonimato, al padre spetta, a titolo di congedo di paternità alternativo, il teorico periodo residuo di congedo di maternità pari ai 3 mesi di post partum.

In caso di ricovero del bambino in una struttura ospedaliera, il congedo di paternità alternativo può essere sospeso, anche parzialmente, fino alle dimissioni del bambino.

Ai padri spettano anche dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio di cui all’art.27-bis del d.lgs. 151/2001. Per tutti i dettagli è possibile consultare la pagina relativa al Congedo di paternità obbligatorio.

Quanto spetta

Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità alternativo) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo di maternità o paternità alternativo, quindi, solitamente, l’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo (articoli 22 e seguenti del TU).

L’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro, anche per le lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che hanno scelto il pagamento con il metodo del conguaglio CA2G (circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173).

È, invece, pagata direttamente dall’INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale a:

  • lavoratrici stagionali;
  • operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato);
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine (circolare INPS 10 dicembre 2021, n.182);
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
  • lavoratrici disoccupate o sospese;
  • lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che non hanno scelto il pagamento delle indennità con il metodo del conguaglio CA2G.

I periodi di permanenza all’estero sono indennizzati a titolo di congedo di maternità solo se seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia.

Il diritto all’indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità (o paternità alternativo). Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice o il lavoratore presentino all’INPS (prima dello scadere dell’anno) istanze scritte di data certa, dirette a ottenere il pagamento della indennità.

 

Domanda

Requisiti

Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro.

 

Per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) sono richiesti 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo (articolo 62 del TU).

In presenza di questo requisito contributivo, l’indennità di maternità spetta indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro in atto.

Per le lavoratrici agricole a tempo determinato è richiesto, nell’anno di inizio del congedo, il possesso della qualità di bracciante comprovata dall’iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo.

Per le lavoratrici disoccupate o sospese, il congedo di maternità deve iniziare entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro. Se sussiste il diritto all’indennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione, il congedo può iniziare oltre i 60 giorni. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all’indennità di maternità spetta solo se il congedo di maternità è iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e sono stati versati all’INPS 26 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo.

Per le lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che scelgono il pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G (circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173), la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori e determinata in base alla residenza dell’assicurato.

Quando fare domanda

La domanda va inoltrata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità.

Prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all’Istituto il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che provvederà all’invio telematico dello stesso.

La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

Come fare domanda

Le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di congedo di maternità o di paternità alternativo online all’INPS attraverso il servizio dedicato. Il menu del servizio si articola nelle seguenti voci:

  • Informazioni, pagina che descrive le prestazioni previste per le differenti categorie di lavoratori in caso di parto, adozione o affidamento;
  • Manuali, pagina dalla quale è possibile consultare e scaricare i manuali d’uso della funzionalità di “acquisizione domanda” disponibili per ogni categoria di lavoratrice/lavoratore;
  • Acquisizione domanda, funzionalità che consente la compilazione e l’invio della domanda di congedo parentale per le diverse categorie di lavoratrici/lavoratori;
  • Annullamento domande, funzionalità che permette di annullare la domanda inserita;
  • Consultazione domande, funzionalità che consente di verificare le domande inserite e inviate all’INPS.

La domanda prevede la possibilità di allegare della documentazione utile alla definizione del procedimento come l’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore straniero in adozione o affidamento rilasciato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali o l’attestazione di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. È comunque possibile allegare copia digitalizzata di documentazione da cui sia possibile ricavare gli elementi identificativi di provvedimenti o atti necessari per la definizione del procedimento.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Le lavoratrici e i lavoratori assicurati ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che scelgono il pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G, possono presentare la domanda di congedo obbligatorio di maternità o di paternità alternativo online all’INPS nelle modalità sopra riportate. La domanda è, invece, cartacea per le lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA, dipendenti da datori di lavoro che rinunciano al pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G e la competenza territoriale dipende dalle istruzioni operative fornite con circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173. La domanda cartacea deve includere il certificato medico di gravidanza e ogni altra certificazione medico sanitaria richiesta per l’erogazione delle prestazioni economiche di maternità o di paternità alternativo e può essere presentata in originale alla sede INPS competente, allo sportello o con raccomandata postale in busta chiusa. Sulla busta contenente la certificazione medico sanitaria va indicato il numero di protocollo rilasciato dalla procedura di invio online e la dicitura “Documentazione domanda di maternità o di paternità alternativo – certificazione medico sanitaria” (per la legge sulla privacy).

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990.

 

Nella tabella (pdf 205KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

Indennità di congedo parentale per lavoratori dipendenti

Cos’è

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfarne i suoi bisogni affettivi e relazionali. 

A chi è rivolto

Il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti (inclusi i lavoratori naviganti, marittimi e dell’aviazione civile, ex IPSEMA).

 

L’indennità di congedo non spetta a:

  • genitori con rapporto di lavoro cessato o sospeso;
  • genitori lavoratori domestici;
  • genitori lavoratori a domicilio.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Il congedo parentale spetta ai genitori, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente. 

 

Nell’ambito dei suddetti limiti complessivi, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:

  • alla madre lavoratrice dipendente per un periodo – continuativo o frazionato –  di massimo sei mesi;
  • al padre lavoratore dipendente per un periodo – continuativo o frazionato – di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
  • al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi. L’articolo 32, comma 1, lettera c), del d.lgs. 151/2001 precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio (circolare INPS 27 ottobre 2022, n. 122).        

Se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro.

Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità descritte sopra, entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della sua maggiore età.

In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha introdotto la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale, rinviando, tuttavia, alla contrattazione collettiva di settore  la determinazione delle modalità di fruizione del congedo su base oraria, i relativi criteri di calcolo  e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs act, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria per metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio del congedo parentale.

La legge di bilancio 2023 ha disposto l’aumento, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un mese da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

La norma, che opera in alternativa tra i genitori, si applica ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2022.

QUANTO SPETTA

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:

  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi, di cui:
    • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
    • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
    • a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
    • al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;
  • per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione;
  • un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, per un mese complessivo, per entrambi i genitori, da fruire, in modalità ripartita o da uno solo dei genitori, entro il sesto anno di vita (o di ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), a condizione che:
    • i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2023;
    • il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione;
    • il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022.

La legge di bilancio 2023 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, ma dispone l’aumento dell’indennità dal 30% all’80% di un solo mese.

Sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese della coppia, i primi periodi di congedo parentale.

I periodi successivi sono indennizzati al 30% della retribuzione, nei limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché nei termini temporali entro cui è possibile fruire del congedo stesso.

Il mese indennizzato all’80% della retribuzione spetta anche al genitore solo.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la circolare INPS 27 ottobre 2022, n. 122 e la circolare INPS 16 maggio 2023, n. 45.

Domanda

REQUISITI

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti devono avere un rapporto di lavoro in corso.

 

Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con un contratto a tempo determinato possono fare richiesta di congedo parentale nel primo anno di vita del bambino, se hanno prestato 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente l’evento, che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell’anno successivo. Per gli anni successivi al primo e fino  al 12°, possono fare richiesta di congedo parentale se sussiste lo status di lavoratore, che prevede l’iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente l’evento oppure, nello stesso anno, se le giornate di lavoro sono svolte tutte prima dell’inizio del congedo.
 

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro.

È previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS per gli operai agricoli e per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato.

Per le lavoratrici e lavoratori naviganti, marittimi e dell’aviazione civile ex IPSEMA, dipendenti da datori di lavoro che scelgono il pagamento indennità con il conguaglio CA2G circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173) la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori, determinata sulla base della residenza dell’assicurato.

Per le lavoratrici e lavoratori ex IPSEMA, dipendenti da datori di lavoro che non scelgono il pagamento indennità con il conguaglio CA2G, la competenza territoriale è determinata per strutture territoriali “polo” su base regionale (circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173).

Per le modalità operative di presentazione della domanda e di fruizione del congedo parentale su base oraria, si rinvia alla circolare INPS 18 agosto 2015, n. 152.

COME FARE DOMANDA

Le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di congedo parentale onlineall’INPS attraverso il servizio dedicato. Il menu del servizio si articola nelle seguenti voci:

  • informazioni, pagina che descrive le prestazioni previste per le differenti categorie di lavoratori in caso di parto, adozione o affidamento;
  • manuali, pagina dalla quale è possibile consultare e scaricare i manuali d’uso della funzionalità di “acquisizione domanda” disponibili per ogni categoria di lavoratrice/lavoratore;
  • acquisizione domanda, funzionalità che consente la compilazione e l’invio della domanda di congedo parentale per le diverse categorie di lavoratrici/lavoratori;
  • annullamento domande, funzionalità che permette di annullare la domanda inserita;
  • consultazione domande, funzionalità che consente di verificare le domande inserite e inviate all’INPS.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

La procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale è unica. Non è infatti necessaria l’indicazione di quale percentuale di indennità sia da applicare al periodo richiesto, in quanto devono essere indennizzati all’80% i primi periodi successivi alla conclusione del congedo di maternità o, in alternativa, di paternità con le consuete modalità. Per la maggior parte dei lavoratori il pagamento è anticipato dal datore di lavoro per conto dell’Istituto.

Al raggiungimento del limite di un mese di coppia indennizzato all’80%, i successivi periodi sono indennizzati al 30% fino al raggiungimento del limite di coppia di nove mesi (comprensivi del primo all’80%). 

Le lavoratrici e i lavoratori assicurati ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che scelgono il pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G, possono presentare la domanda di congedo parentale online all’INPS nelle modalità sopra riportate. La domanda è, invece, cartacea per le lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA, dipendenti da datori di lavoro che rinunciano al pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G e la competenza territoriale dipende dalle istruzioni operative fornite con circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

 

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

Indennità per riposi giornalieri per padri e madri dipendenti

Cos’è

L’indennità per riposi giornalieri (cosiddetti “riposi per allattamento”) spetta alle madri e ai padri lavoratori dipendenti a copertura dei permessi orari riconosciuti per la cura del bambino, durante il suo primo anno di vita ovvero durante il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.

A chi è rivolto

Hanno diritto ai riposi per allattamento le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, anche assicurati ex IPSEMA.

Come funziona

Decorrenza e durata

Fino al primo anno di vita del bambino o entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento, la lavoratrice e il lavoratore dipendente hanno diritto a due ore al giorno di riposo, se l’orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, e a un’ora, se l’orario è inferiore a sei.

 

I riposi raddoppiano in caso di parto gemellare o plurimo e di adozione o affidamento di almeno due bambini, anche non fratelli ed eventualmente entrati in famiglia in date diverse.

Nel caso di fruizione di asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa, i riposi si riducono della metà:

  • un’ora, in caso di orario giornaliero di lavoro pari o superiore a sei ore;
  • mezz’ora, in caso di orario giornaliero di lavoro inferiore a sei ore.

Quanto spetta

L’indennità è pari alla retribuzione.

Domanda

Requisiti

La madre o il padre devono avere un valido rapporto di lavoro in corso e il minore deve essere vivente.

 

Il lavoratore padre può richiedere il riposo giornaliero in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga per espressa rinuncia o perché appartenente a una delle categorie non aventi diritto ai riposi stessi.

Non può, invece, richiederlo se la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa oppure non si avvale dei riposi perché assente dal lavoro per sospensione da aspettativa, permessi non retribuiti o pause lavorative per part-time verticale.

In caso di parto plurimo i riposi sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di congedo di maternità, o nel teorico periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto, e di congedo parentale della madre.

Quando fare domanda

La domanda va presentata prima dell’inizio del periodo di riposo giornaliero richiesto.

Per le lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA, dipendenti da datori di lavoro che scelgono il pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G, la competenza territoriale alla gestione delle pratiche dipende dalla residenza dell’assicurato. Se il datore di lavoro non utilizza il conguaglio CA2G, la competenza territoriale è determinata dalla circolare INPS 23 ottobre 2015 n. 173.

Come fare domanda

Le lavoratrici devono presentare la domanda esclusivamente al datore di lavoro, a eccezione delle categorie di lavoratrici aventi diritto al pagamento diretto da parte dell’INPS, che devono presentare la domanda anche alla sede INPS di appartenenza (lavoratrici agricole, dello spettacolo con contratto a termine o saltuarie, lavoratrici per le quali l’Istituto sta effettuando il pagamento diretto di cassa integrazione anche in deroga.

I lavoratori dipendenti devono presentare la domanda sia al proprio datore di lavoro che all’istituto esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • servizio online dedicato, cliccando su “Accedi al servizio”;
  • Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

 

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

Congedo di paternità obbligatorio

Cos’è

È un congedo obbligatorio di 10 giorni (disciplinato dall’articolo 27-bis del Testo Unico maternità/paternità, decreto legislativo 151/2001) finalizzato a una più equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne e a un’instaurazione precoce del legame tra padre e figlio.

A chi è rivolto

Possono fruire del congedo di paternità obbligatorio i padri lavoratori dipendenti, privati e pubblici, anche in caso di adozione e affidamento.

Sono esclusi i padri lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione Separata.

Come funziona

Decorrenza e durata

Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo).

 

Le disposizioni si applicano agli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 13 agosto 2022, giorno di entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, e anche per gli eventi antecedenti il 13 agosto 2022, purché il lavoratore padre si trovi nelle condizioni di poter fruire di periodi di congedo di paternità obbligatorio o dei periodi residui non fruiti a titolo di congedo obbligatorio del padre di cui alla legge 92/2012.

È possibile fruire del congedo anche frazionato a giorni, ma non frazionato a ore, e anche in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

I padri possono fruire dei giorni di congedo obbligatorio anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. I giorni di congedo sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo, di cui all’articolo 28 del Testo Unico.
 

Quanto spetta

Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

Il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell’articolo 22, commi 2-7, e dell’articolo 23 del Testo Unico. Il trattamento previdenziale è quello previsto dall’articolo 25 del Testo Unico.

Per quanto concerne il computo dei 10 giorni (20 in caso di parto plurimo), devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.

Domanda

Requisiti

Il padre deve essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente
 

Quando fare domanda

Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
 

Come fare domanda

Nei casi di pagamento a conguaglio il padre lavoratore dipendente del settore privato deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni di congedo di paternità obbligatorio. Al posto della comunicazione scritta è possibile utilizzare il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

 

Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si presenta online all’Istituto attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite Contact center (al numero 803 164 oppure 06 164 164) o tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

I lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni presentano sempre la domanda alla propria amministrazione datrice di lavoro.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

 

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

Soggetti con disabilità: congedo straordinario e permessi

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha introdotto alcune novità normative a proposito dei permessi e del congedo straordinario per l’assistenza ai soggetti con disabilità gravi. Inoltre, ha eliminato la fruizione dei permessi da parte di un referente unico dell’assistenza, precedentemente prevista dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il messaggio 22 novembre 2023, n. 4143 fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dal citato decreto legislativo.

Si possono, quindi, autorizzare più lavoratori sia alla fruizione del congedo, sia alla fruizione dei permessi per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave; tali autorizzazioni potranno essere accordate alternativamente tra i lavoratori e non negli stessi giorni.

Con il messaggio sono state fornite, inoltre, indicazioni alle Strutture territoriali in merito al riesame dei provvedimenti già adottati e delle istanze pervenute e non ancora definite.

Assegno unico

Cos’è

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio:

  • fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni);
  • senza limiti di età per i figli disabili.

 

L’importo spettante varia in base:

  • alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda;
  • all’età e al numero dei figli;
  • alle eventuali situazioni di disabilità dei figli.

L’Assegno è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità.

È universale, perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 43.240 euro.

L’Istituto, nell’ambito del progetto PNRR, ha realizzato un podcast dal titolo “Assegno unico e universale”.

Il podcast è disponibile sul canale “INPS on air” della piattaforma Spreaker. 

A chi è rivolto

L’Assegno unico e universale spetta alle famiglie in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Come funziona

Alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE valido, l’Assegno è corrisposto in base alla corrispondente fascia ISEE.

 

L’importo commisurato al valore dell’ISEE è corrisposto con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, ma per i quali l’ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno.

L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiestoanche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 43.240 euro. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.

Per la presentazione della DSU per ottenere ISEE, è possibile:

  • rivolgersi agli intermediari abilitati l’assistenza fiscale (CAF);
  • accedere al Portale unico ISEE sul sito INPS, utilizzando le credenziali d’accesso, e richiedere l’ISEE precompilato o non precompilato.

QUANTO SPETTA

L’importo dell’Assegno viene determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

In particolare, è prevista:

  • una quota variabile progressiva (da un massimo di 189,2 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 16.215 euro a un minimo di 54,1 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 43.240 euro).
    Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di:
    • nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo);
    • madri di età inferiore a 21 anni;
    • nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
    • figli affetti da disabilità;
    • figli di età inferiore a un anno;
    • figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e ISEE fino a 43.240 euro;
    • una quota a titolo di maggiorazione per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno risultasse inferiore alla somma dei valori teorici dell’Assegno per il Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), percepite nel regime precedente la riforma.

Il beneficio è corrisposto dall’INPS:

  • al richiedente;
  • a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

L’Assegno è erogato con:

  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
  • carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
  • bonifico domiciliato presso lo sportello postale.

In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte, proprie e relative all’altro genitore. In caso contrario, l’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale potrà accedere alla domanda del richiedente con le proprie credenziali e provvedere autonomamente ad inserirlo.

Il pagamento della quota al secondo genitore decorre dal mese successivo alla comunicazione della scelta di accredito al 50% all’INPS.

In caso di affidamento esclusivo, il richiedente può chiedere il pagamento del 100% dell’importo spettante. Anche in questo caso, l’altro genitore ha facoltà di modificare questa scelta accedendo alla domanda attraverso le proprie credenziali.

Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l’Assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.

Per i nuovi nati il beneficio spetta dal settimo mese di gravidanza.

Dal mese di marzo 2022 l’Assegno unico e universale ha sostituito le seguenti misure di sostegno alla natalità:

  • il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
  • l’Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • gli Assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • l’Assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
  • le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

L’Assegno unico non assorbe né limita gli importi del Bonus asilo nido.

L’Assegno è, inoltre, compatibile:

  • con misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed Enti Locali;
  • con il Reddito di Cittadinanza. Per i percettori di questa misura, l’importo dell’Assegno è erogato con le stesse modalità di erogazione del RdC, mediante accredito sulla propria carta RdC.

Per la determinazione del reddito familiare l’Assegno unico non si computa nei trattamenti assistenziali.

L’Assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

 

Domanda

REQUISITI

L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori:

  • dipendenti (sia pubblici che privati);
  • autonomi;
  • pensionati;
  • disoccupati;
  • inoccupati.

 

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, è necessario che il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, nel dettaglio:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  •  sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata:

  • da uno dei due genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
  • dal tutore del figlio o del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato;
  • dai figli, al compimento della maggiore età. Questi possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori, richiedendo il pagamento diretto della quota di Assegno loro spettante.

Per le domande presentate dal 1° marzo al 30 giugno di ciascun anno, l’Assegno spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo.

Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno:

  • decorre dal mese successivo a quello di presentazione;
  • è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.

Dal 1° marzo 2023 il pagamento delle domande di Assegno unico già accolte prosegue d’ufficio, senza necessità di presentare una nuova domanda.

In particolare, per coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 avevano una domanda di Assegno unico e universale non “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”, il pagamento è proseguito automaticamente per le mensilità successive.

Da gennaio 2022 sul sito dell’INPS è disponibile il link alla domanda.

Il pagamento dell’Assegno unico sarà effettuato in ogni caso dal mese successivo alla presentazione della domanda.

La domanda può essere presentata:

  • online all’INPS, attraverso il servizio dedicato;
  • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Dimissioni volontarie

Servizio per dipendenti privati che voglio chiudere un contratto di lavoro dando un congruo preavviso cosi come previsto dal CCNL relativo alla propria assunzione

Naspi

Naspi

Cos’è

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che viene erogata su domanda dell’interessato.

A chi è rivolta

La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, compresi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L’indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
  • dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

 

L’eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione e dovrà essere presentata una nuova domanda di NASpI in caso di cessazione involontaria dalla suddetta rioccupazione (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Non avendo prodotto alcuna prestazione, i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASpI.

I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

Chi intende avviare un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, dopo l’accoglimento della domanda di NASpI, può richiedere la liquidazione anticipata e in un’unica soluzione della NASpI.

QUANTO SPETTA

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (1.352,19 euro per il 2023).

La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.

Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.352,19 euro per il 2023), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.352,19 euro per il 2023) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (pari per il 2023 a 1.470,99 euro).

L’indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

L’importo dell’indennità si riduce nei seguenti casi:

  • attività svolta in forma autonoma che genera un reddito annuo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – e cioè pari a 5.500 euro. L’indennità viene ridotta dell’80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
    La prestazione ridotta si mantiene solo ricorrendo le seguenti condizioni:
    • che il soggetto beneficiario comunichi all’INPS il reddito annuo presunto. In presenza di iscrizione alla Gestione Separata ovvero se l’attività autonoma preesisteva alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il richiedente deve dichiararlo nella domanda di NASpI e indicare, obbligatoriamente, il reddito annuo che prevede di conseguire da tale attività. Il reddito previsto deve essere dichiarato anche se pari a zero. In alternativa, il richiedente potrà comunicare tale reddito, entro un mese dall’invio della domanda, tramite il modello NASpI-COM . In caso di attività autonoma intrapresa successivamente alla presentazione della domanda, il beneficiario di NASpI, entro un mese dal suo inizio, dovrà darne comunicazione all’INPS e dichiarare il reddito annuo presunto tramite il modello NASpI-COM. La mancata comunicazione, entro i suddetti termini, dello svolgimento di una attività lavorativa e del relativo reddito presunto – anche se pari a zero – comporta la decadenza dalla NASpI. Gli iscritti alla Gestione Separata e coloro che svolgono attività autonoma dovranno dichiarare il reddito annuale presunto ogni anno;
    • che il datore di lavoro o l’utilizzatore (nel caso di contratto di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il soggetto ha prestato la propria attività lavorativa quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e che non presentino rispetto a essi rapporti di collegamento/controllo ovvero assetti proprietari coincidenti;
  • se il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti – a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, legge 28 giugno 2012, n. 92 – ha diritto alla indennità di disoccupazione, ricorrendone tutti gli altri requisiti, sempre che il reddito percepito dal rapporto di lavoro rimasto in essere corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR, e cioè pari a 8.174 euro, e che il percettore comunichi all’INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, anche se pari a zero. In questo caso, la NASpI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Il richiedente la NASpI deve informare l’INPS dello svolgimento dell’attività rimasta in essere, flaggando l’apposita dichiarazione in domanda e completandola obbligatoriamente con l’indicazione del reddito annuo che prevede di conseguire da tale attività. Il reddito previsto deve essere dichiarato anche se pari a zero.  In alternativa, il richiedente potrà comunicare il suddetto reddito, entro un mese dall’invio della domanda, tramite il modello NASpI-Com. La mancata comunicazione, entro i predetti termini, dello svolgimento di una attività lavorativa e del relativo reddito presunto – anche se pari a zero – in domanda oppure entro il predetto termine comporta la decadenza dalla NASpI. La dichiarazione del reddito annuale deve essere rinnovata ogni anno;
  • rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, alle condizioni indicate dalla circolare INPS 29 luglio 2015, n. 142 e dal messaggio 16 marzo 2018, n. 1162.

In caso di prestazione di lavoro occasionale l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di tale tipologia di lavoro nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile (articolo 54 bis, comma 4, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 e circolare INPS 23 novembre 2017, n. 174).

L’indennità può essere riscossa tramite accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Il conto corrente deve necessariamente essere intestato o cointestato al richiedente la prestazione.

Secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi la soglia stabilita dalla legge (attualmente 1.000 euro).

SOSPENSIONE E DECADENZA

La prestazione è sospesa in caso di:

  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L’indennità è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto ai fini del cumulo e sempre che il reddito sia inferiore a 8.174 euro;
  • nuova occupazione in paesi dell’UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari (vedi sezione a seguire dedicata al lavoro all’estero).

Il lavoratore decade dal diritto alla prestazione se:

  • perde lo stato di disoccupazione;
  • inizia un’attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;
  • non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda di NASpI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;
  • inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l’attività lavorativa autonoma o l’iscrizione alla Gestione Separata era preesistente alla domanda stessa;
  • raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non opta per l’indennità NASpI;
  • nei casi previsti dall’articolo 21, comma 7, decreto legislativo 150 /2015, non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l’impiego.

 

Tutti gli iscritti alla Gestione Separata sono tenuti alla dichiarazione del reddito presunto – anche se pari a zero – pur in assenza di svolgimento di attività di lavoro. Questa dichiarazione deve essere resa, prioritariamente, in domanda o, in alternativa, entro un mese dalla data di presentazione della stessa a pena di decadenza. È possibile controllare l’eventuale iscrizione alla Gestione Separata verificando il proprio estratto contributivo.

L’articolo 21, decreto legislativo 150/2015 rafforza i meccanismi di condizionalità per la fruizione delle prestazioni di disoccupazione, integrando e specificando le disposizioni dell’articolo 7, decreto legislativo 22/2015, sugli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato. Secondo l’articolo 21, l’inosservanza degli obblighi comporta sanzioni proporzionali, che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un’intera mensilità della prestazione, fino alla decadenza dalla NASpI e dallo stato di disoccupazione.

In caso di lavoro all’estero:

  • recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda alla ricerca di lavoro, il diritto a percepire la prestazione di disoccupazione viene conservato per un massimo di tre mesi nel rispetto dei Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009 e il lavoratore non è soggetto alle regole di condizionalità; dal primo giorno del quarto mese si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
  • recandosi in un paese UE, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda o in un paese extracomunitario per motivi diversi dalla ricerca di lavoro, si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie;
  • recandosi in un paese extracomunitario alla ricerca di lavoro si conserva il diritto a percepire la prestazione, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie (circolare INPS 28 novembre 2017, n. 177).

Domanda

REQUISITI

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori subordinati che presentino congiuntamente i requisiti di seguito indicati.

 

Stato di disoccupazione
Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. La presentazione della domanda di NASpI equivale a rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l’impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l’assicurato è convocato dal centro per l’impiego.

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario; sono esclusi pertanto i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Tuttavia, l’accesso alla NASpI, sussistendo gli altri requisiti, è consentito anche nei seguenti casi:

  • dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro (circolare INPS 20 ottobre 2003, n. 163) e quelle rese dal lavoratore durante la procedura di liquidazione giudiziale (circolare INPS 10 febbraio 2023, n. 21);
  • dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino e di paternità, nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o del congedo di paternità alternativo di cui agli articoli 27 bis e 28 del decreto legislativo 2001, n. 151 (circolare INPS 20 marzo 2003, n. 32);
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’articolo 1, comma 40, legge 92/2012;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’articolo 6, decreto legislativo 22/2015;
  • licenziamento disciplinare.

Requisito contributivo

Sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 11 novembre 1983, n. 638 e legge 7 dicembre 1989, n. 389). La disposizione relativa alle retribuzioni di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti, per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Per il perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

  • i contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e per i periodi di congedo parentale, se indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati dov’è prevista la possibilità di totalizzazione;
  • i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Se il lavoratore ha periodi di lavoro nel settore agricolo e altri in settori non agricoli, i periodi possono essere cumulati per ottenere l’indennità di disoccupazione NASpI, purché nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola. Qualora nel quadriennio si evidenzi prevalenza di contribuzione agricola è possibile procedere – per determinare la prevalenza – all’osservazione dei soli ultimi 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Se in quest’ultimo periodo vi è prevalenza di contribuzione extra agricola, la domanda di NASpI, in presenza di tutti gli altri requisiti, è accoglibile. Non sono invece considerati utili in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:

  • malattia e infortunio sul lavoro, se non c’è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
  • Cassa Integrazione Straordinaria e Ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
  • assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Non sono considerati utili i periodi di lavoro all’estero presso Stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

Per la determinazione del quadriennio di verifica del requisito contributivo, i predetti periodi non utili devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.

Per quanto riguarda i lavoratori con rapporto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente e i lavoratori inseriti nelle procedure di riqualificazione professionale (decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) – le cui attività lavorative sono caratterizzate da periodi di lavoro e di non lavoro con carattere di imprevedibilità, non riconducibile alla volontà dei lavoratori – i periodi di non lavoro non sono neutralizzati ai fini della ricerca del requisito contributivo (circolare INPS 27 novembre 2015, n. 194).

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni, che decorrono:

  • dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • dalla data di dimissioni da parte del lavoratore, di recesso da parte del curatore o di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, nel caso di liquidazione giudiziale;
  • dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

Il termine per la presentazione della domanda è sospeso nei seguenti casi:

  • in caso di maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine è sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere per la parte residua al termine del predetto evento;
  • in caso di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL, insorti entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine è sospeso per la durata della malattia o dell’infortunio e riprende a decorrere per la parte residua al termine della malattia o dell’infortunio.

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online attraverso il servizio dedicato. Prima di accedere al servizio, puoi scaricare e consultare tra gli Allegati il tutorial “NASpI: invio domanda” per avere istruzioni sulla compilazione dei relativi campi. Per comprendere come utilizzare gli altri servizi NASpI collegati a questa scheda, ti suggeriamo di scaricare anche i tutorial: “NASpI: consultazione domande” e “NASpI: comunicazione“.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

 

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Braccianti agricoli

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Sussidi

Assegno di inclusione (ADI)

Cos’è

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall’articolo 1 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. 

A chi è rivolto

L’ADI consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Si compone di due parti: un’integrazione del reddito familiare fino a una soglia (quota A) e un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato (quota B). 

Come funziona

Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente ADI, del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD) all’esito positivo dell’istruttoria.

 

In fase di  prima applicazione, per le sole domande presentate entro gennaio e che presentino il Patto di attivazione digitale (PAD) sottoscritto entro gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio 2024, ferma restando la necessità dell’esito positivo dell’istruttoria.

Il beneficio è erogato, mensilmente, sulla carta di pagamento elettronica (Carta di inclusione o Carta ADI) per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è prevista, sempre, la sospensione di un mese.

L’importo spettante per l’integrazione del reddito familiare può essere suddiviso, a richiesta, in fase di presentazione della domanda o anche successivamente, per ciascuno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza ADI, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite. 

Domanda

REQUISITI

L’ADI è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei nuclei familiari con componenti con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant’anni di età, ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

 

I richiedenti l’ADI devono possedere, per tutta la durata del beneficio, i seguenti requisiti:

Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza

Il richiedente deve essere, alternativamente:

  • cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o dello status di apolide.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

La continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell’arco di 18 mesi per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai predetti limiti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

Il requisito della residenza al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio è esteso ai componenti del nucleo familiare beneficiari della misura.

Requisiti economici

Il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti economici:

  • un valore dell’ISEE, in corso di validità non superiore a 9.360 euro;
  • un valore del reddito familiare* inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI;
  • un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, come definito ai fini ISEE diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
  • un patrimonio mobiliare (ad esempio depositi, conti correnti, ecc.) come definito ai fini ISEE non superiore a:
    • 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
    • 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
    • 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).

    Questi massimali sono incrementati di:

    • 5.000 euro per ogni componente con disabilità;
    • 7.500 euro per ogni componente presente nel nucleo in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE;
  • non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:
    • autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
    • navi o imbarcazioni da diporto ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché aeromobili di qualsiasi genere.

* Dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, ad eccezione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità e di quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine. Nel reddito familiare sono incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal DPCM n. 159/ 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di Inclusione, di Reddito di Cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo che, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro, sono inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare.

Requisiti ulteriori (misure cautelari, misure di prevenzione, condanne, dimissioni, strutture a totale carico pubblico e diritto-dovere di istruzione):

  • non essere sottoposto a misura cautelare personale, o misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
  • non essere disoccupato, se sottoposto agli obblighi di attivazione lavorativa di cui all’articolo 6 comma 4 del decreto -legge n. 48/2023, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966;
  • non risiedere in strutture a totale carico pubblico;
  • aver adempiuto all’obbligo di istruzione per i beneficiari di età compresa tra 18 e 29 anni ovvero essere iscritto e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione, di cui all’articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006

ISEE: omissioni e/o difformità

In caso di ISEE con omissioni e difformità, l’INPS provvede a informare il richiedente nel caso in cui vengano riscontrate omissioni e/o difformità dell’ISEE rispetto ai dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli). Il richiedente potrà presentare all’Istituto documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme, nei tempi utili, per consentire l’accoglimento della domanda.

Obblighi di comunicazione

L’ADI è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, con conseguenti eventuali rideterminazioni dell’importo del benefico o di decadenza dallo stesso per superamento dei valori soglia.

Pertanto, il richiedente o i componenti del nucleo di ADI devono comunicare all’INPS eventuali rapporti di lavoro già in essere all’atto della domanda (tramite il modello ADI-Com ridotto) non già rilevata nell’ISEE per l’intera annualità, nonché ogni variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura (tramite il modello ADI-Com esteso).

In particolare, in caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente, d’impresa o autonomo, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso di erogazione dell’ADI, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui calcolati sull’intero nucleo.

Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.

Ai fini della determinazione del limite massimo di 3.000 euro di cui al primo periodo, il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, comunque, il reddito presunto derivante dall’attività lavorativa, entro trenta giorni dall’avvio tramite modello ADI-Com esteso.

Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall’avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del lavoratore, l’erogazione del beneficio è sospesa, fino a che non si sia ottemperato a tale obbligo e, comunque, non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali la prestazione decade.*

*Fermo restando quanto appena descritto, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, l’accettazione di un’offerta di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni di avvio dell’attività lavorativa trasmesse all’INPS dal lavoratore, qualora preveda una retribuzione superiore ai 3.000 euro che comporterebbe la decadenza del beneficio, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell’erogazione del beneficio al nucleo familiare.

L’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’ADI, è comunicata all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, mediante modello ADI-Com esteso.

Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’ADI per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui calcolati sull’intero nucleo.

In corso di fruizione del beneficio, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto alla attestazione ISEE in vigore, è necessario presentare una DSU aggiornata entro un mese dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, dal mese successivo a quello della presentazione della DSU a fini ISEE aggiornata, il nuovo nucleo può presentare una nuova domanda di ADI, venendo meno gli effetti della precedente.

COME FARE DOMANDA

La domanda di ADI può essere presentata all’INPS a partire dal 18 dicembre 2023:

  • in via telematica attraverso il sito, accedendo con le proprie credenziali;
  • presso patronati;
  • presso i Centri di Assistenza Fiscale, a partire dal 1° gennaio 2024.

A seguito della presentazione della domanda, i dati verranno resi disponibili nella piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa del Sistema Informativo di inclusione sociale e lavorativo (SIISL) dove il richiedente deve:

  • registrarsi sulla piattaforma Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e sottoscrivere il patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD), autorizzando espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai servizi sociali, ai CPI, alle agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
  • con la sottoscrizione del PAD del nucleo familiare viene effettuato l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni;
  • a seguito dell’invio automatico dei dati del nucleo familiare, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare. In assenza di convocazione da parte dei servizi sociali, qualora nei termini indicati non risulti avvenuto un primo incontro, l’erogazione è sospesa, per essere riattivata a seguito dell’incontro. Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alle convocazioni da parte dei servizi, senza giustificato motivo, decade dalla misura.

I servizi sociali procedono all’analisi multidimensionale dei componenti del nucleo.

All’esito di tale analisi possono essere individuati i percorsi che i singoli componenti del nucleo con responsabilità genitoriali o inseriti nella scala di equivalenza devono o possono seguire:

  • sono tenuti all’obbligo di adesione al percorso lavorativo i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura. Costoro, a seguito dell’indirizzamento ai centri per l’impiego, sono tenuti a sottoscrivere entro sessanta giorni il Patto di servizio personalizzato previa sottoscrizione del PAD individuale, e a seguire il successivo percorso di attivazione;
  • i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’inclusione sociale;
  • Sono esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa:
  • i beneficiari dell’Assegno di Inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;
  • componenti con disabilità, ai sensi della legge n. 68/1999, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
  • i componenti affetti da patologie oncologiche;
  • i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite nell’allegato 3 al regolamento di cui al DPCM n. 159/2013;
  • i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.

 

  • Sottoscrizione del patto di servizio personalizzato entro 60 giorni dall’avvio dei componenti al centro per l’impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Nel caso di mancata sottoscrizione del patto di servizio personalizzato nei termini indicati, a causa della mancata convocazione da parte dei servizi competenti, l’erogazione del beneficio è sospesa. In caso di mancata presentazione alle convocazioni o sottoscrizione del patto di servizio personalizzato su richiesta dei servizi competenti, senza giustificato motivo, il beneficio economico decade.
  • Sottoscrizione di un patto per l’inclusione. I beneficiari dell’ADI, anche se esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, sono comunque tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale attraverso la sottoscrizione del patto di inclusione, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, fatta eccezione  per i componenti del nucleo  di età compresa tra i 18 e i 59 anni, senza responsabilità genitoriali ed esclusi dalla scala di equivalenza che possono aderire alle attività di attivazione lavorativa nell’ambito del SFL, che sono pertanto esclusi dagli obblighi nell’ambito dell’ADI, e per i componenti con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere che possono comunque richiedere l’adesione volontaria.

    Nei casi di sottoscrizione del patto di servizio personalizzato questo può prevedere anche l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del PNRR.

Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)

Cos’è

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è una misura di attivazione al lavorotramite la partecipazione a progetti di:

  • formazione e accompagnamento al lavoro;
  • qualificazione e riqualificazione professionale;
  • politiche attive del lavoro, comunque denominate;
  • progetti utili alla collettività;
  • servizio civile universale.

 

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale.

In particolare, il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità non superiore a 6.000 euro annui, al cui interno non siano presenti minori, ultrasessantenni, persone con disabilità, oppure in condizioni di svantaggio presi in carico dai servizi sociosanitari.

Il SFL prevede la corresponsione di una indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, condizionato all’effettiva partecipazione alle attività sopra indicate.

L’accesso alla misura comporta, infatti, un preciso impegno a prendere parte alle iniziative di attivazione lavorativa e ad accettare le offerte di lavoro che abbiano le caratteristiche indicate dalla stessa normativa. A tal fine, a seguito della presentazione della domanda o all’esito positivo dell’istruttoria, il richiedente dovrà accedere al portale del Sistema Informativo per l’inclusione sociale (SIISL), per compilare il Patto di attivazione digitale (PAD), nel quale, oltre a confermare l’immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, dovrà indicare almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione contattate per ricevere offerte di lavoro adatte al suo profilo professionale. 

A seguito della sottoscrizione del PAD, il richiedente verrà convocato pressi i Centri per l’impiego per sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato. Nel Patto verrà individuato il percorso da seguire e, attraverso il SIISL, l’interessato potrà ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive ovvero specifici programmi formativi, tirocini di orientamento e formazione e progetti utili alla collettività.

A chi è rivolto

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è rivolto ai singoli componenti di nuclei familiari:

  • di età compresa tra i 18 e i 59 anni;
  • in possesso di determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza ed economici. 

Come funziona

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro, è istituito dal decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), dal 1° settembre 2023.

Per usufruire della misura, bisogna:

  • presentare domanda di SFL all’INPS in via telematica;
  • iscriversi al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), la piattaforma informatica realizzata per:
    • agevolare la ricerca del lavoro;
    • individuare le attività formative più utili alla qualificazione/riqualificazione dei beneficiari. 
  • sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD) all’esito positivo dell’istruttoria della domanda
  • sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato
  • frequentare un corso o altra iniziativa di attivazione lavorativa

 

Nella domanda il richiedente deve:

  • rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID);
  • dimostrare l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione (nel caso di soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non abbiano adempiuto all’obbligo scolastico).
  • autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

L’INPS verifica il possesso dei requisiti, sulla base delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o di quelle messe a disposizione dalle altre pubbliche amministrazioni.

All’esito positivo della verifica dei requisiti, tramite la piattaforma SIISL, il richiedente deve sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale, indicando almeno tre agenzie per il lavoro che è tenuto a contattare.

Dopo la firma del Patto di Attivazione Digitale, la domanda è accolta ed il richiedente viene convocato dal servizio per il lavoro per firmare il Patto di Servizio Personalizzato.

La convocazione può essere effettuata secondo modalità organizzative territorialmente adottate dalle regioni e utilizzando i contatti a tale fine forniti dai beneficiari nell’ambito del patto di attivazione digitale, tramite:

  • messaggistica telefonica
  • posta elettronica

Dopo la firma del Patto di Servizio Personalizzato il richiedente, attraverso il SIISL, potrà ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro o aderire a servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro o partecipare a programmi formativi o di accompagnamento al lavoro come indicati in precedenza. 

QUANTO SPETTA

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro prevede, come indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, un beneficio economico di 350 euro al mese. L’importo viene erogato per tutta la durata del corso o di altra misura di attivazione lavorativa, entro un limite massimo di 12 mesi, tramite bonifico mensile da parte dell’INPS.

Il beneficio è condizionato, pena decadenza, all’effettiva partecipazione alle attività formative o altre iniziative di attivazione lavorativa.

Domanda

REQUISITI

Ai fini dell’accesso alla prestazione bisogna possedere, per tutta la durata, i seguenti requisiti.

 

Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza

Il richiedente deve essere:

  • cittadino italiano o di un altro Paese dell’Unione europea;
  • familiare di un cittadino italiano o dell’Unione europea e titolare del diritto di soggiorno, anche permanente;
  • cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o apolide in possesso di analogo permesso.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Il requisito della residenza deve persistere per tutta la durata di fruizione del beneficio.

Requisiti economici

È necessario possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti economici:

  • ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;
  • valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE;
  • patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) non superiore a 30.000 euro, diverso dalla casa di abitazione di valore IMU non superiore a 150.000 euro;
  • patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE: depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) inferiore a:
    • 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
    • 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
    • 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne a partire dal terzo).

    Questi massimali sono incrementati di:

    • 5.000 euro per ogni componente con disabilità;
    • 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
  • non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:
    • autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
    • navi o imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di qualsiasi genere. 

Ulteriori requisiti sono:

  • non essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
  • non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
  • la misura è compatibile con l’attività lavorativa, dipendente o autonoma, purché il reddito percepito non superi le soglie per accedere alla misura; pertanto devono essere comunicati eventuali rapporti di lavoro già avviati all’atto della domanda e non rilevati dall’ISEE per l’intera annualità, nonché ogni altra variazione occupazionale che intervenga in corso di erogazione della prestazione;
  • assolvere il diritto-dovere all’istruzione e formazione, ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o la relativa esenzione.

Obblighi di comunicazione

Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare la variazione:

  • dei redditi;
  • del patrimonio immobiliare o mobiliare (anche a seguito di donazione, successione o vincite), da cui sia derivato o possa derivare il superamento dei rispettivi valori soglia;
  • del nucleo familiare, rispetto alla attestazione ISEE (in questo caso è necessario presentare una DSU aggiornata, pena la decadenza dal beneficio);
  • ogni ulteriore variazione riguardante le condizioni ed i requisiti di accesso alla misura ed al suo mantenimento, a pena di decadenza del beneficio.

Destinatari dell’Assegno di Inclusione (ADI) che possono accedere al SFL

Dal 1° gennaio 2024, potranno accedere al SFL anche i componenti dei nuclei familiari percettori dell’Assegno di inclusione (ADI), che decideranno di partecipare ai percorsi di avviamento al lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi previsti all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023 (obblighi genitoriali), purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l’ADI.

Incompatibilità

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è incompatibile con:

  • Reddito di cittadinanza;
  • Pensione di cittadinanza;
  • ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

Per ulteriori approfondimenti:

  • circolare INPS 29 agosto 2023, n. 77;
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata online all’INPS, dal 1° settembre 2023:

  • direttamente dal sito internet inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata al SFL;
  • tramite gli Istituti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
  • presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) a partire dal 1° gennaio 2024.

Gli utenti possono scaricare il tutorial (Pdf 12,5 MB) con tutte le istruzioni e accedere direttamente alla piattaforma SIISL. Gli interessati devono iscriversi alla piattaforma e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD), per compilare e inviare la domanda e, quindi, ottenere il beneficio economico di 350 euro.

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